Normativa emergenziale fino a fine anno per i processi civili e penali. A stabilirlo il decreto legge n. 105 del 23 luglio, che all’articolo 1 prevede la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021, stabilendo, all’articolo 7, la validità di quanto previsto dall'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino a fine anno. Si tratta, tra le altre cose, del deposito telematico degli atti, nonché della trattazione scritta dei processi civili, laddove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. Rimane la possibilità di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. La partecipazione alle udienze civili potrà avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati possono essere svolti a distanza. A tali disposizioni si aggiungono quelle previste dall'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ad eccezione dei procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il primo agosto e il 30 settembre. In tal caso, vengono prorogate, tra le altre cose, le disposizioni relative alle indagini preliminari da remoto, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Lo stesso vale per gli interrogatori le udienze che prevedano la partecipazione di persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto siano sostituite dal deposito telematico di note scritte nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza. Il giudice potrà partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Nei procedimenti penali tali disposizioni non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. Fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.