Si è da poco concluso il XIII Congresso Nazionale di Magistratura Democratica: al centro della discussione non sono mancate le riflessioni sulla riforma del processo penale elaborata dalla Ministra Cartabia. Continuiamo a discuterne con il dottor Stefano Musolino, Sostituto procuratore della Repubblica - DDA di Reggio Calabria, tra i più votati  al Consiglio nazionale di Md, insieme a Cinzia Barillà, magistrato di Corte di Appello sempre a Reggio Calabria. Sul tema dell'amnistia il dottor Musolino ci dice: "siamo in una fase di transizione e dobbiamo accettarne le sfide come una possibilità, piuttosto che con timore conservativo". Dottor Musolino, secondo Lei con questa riforma proposta dalla Ministra Cartabia si recupera un paradigma garantista del processo penale? A me pare che il congresso di Magistratura democratica abbia apprezzato l'ispirazione di fondo della proposta Lattanzi: tenere insieme celerità del processo e garanzie. Queste ultime sono un metodo cognitivo imprescindibile, affinché l’esito processuale sia espressione di autentica “giustizia”; anche se, a volte, sono interpretate come un mantra retorico a tutela dei potenti (garantismo inteso come anticamera di immunità ed irresponsabilità). Noto, tuttavia, che gli emendamenti del Governo al testo della relazione Lattanzi, hanno determinato alcune pericolose trasformazioni, su cui va posto grande attenzione. Durante il congresso si è parlato di amnistia quale possibile misura per sfoltire l'ingolfamento della macchina giudiziaria. Qual è il suo pensiero in merito? Nel congresso Andrea Natale ha avuto il coraggio ed il merito di pronunciare quella parola, accolta con favore dall’assemblea. Non è scontato per un gruppo di magistrati. Ma siamo in una fase di transizione e dobbiamo accettarne le sfide come una possibilità, piuttosto che con timore conservativo. Preferiamo guardare al futuro con audacia e prospettiva innovativa in cui coltivare una giustizia penale meno “carcerocentrica”, assecondando un’altra ispirazione di fondo della proposta Lattanzi.  Nel merito, occorre distinguere due profili. Il primo attiene senza dubbio alla necessità di ridare agibilità e dignità costituzionale agli istituti clemenziali. Mi pare necessario - Md lavora da tempo sul tema - riformare l'art. 79 della Costituzione, per consentire l’approvazione dell’amnistia con la maggioranza assoluta dell'assemblea, ma solo in condizioni di motivata straordinarietà e per raggiungere obiettivi costituzionali inerenti al dover essere: la pandemia, o una riforma globale del processo. Una volta superato questo step, si può passare al secondo: decidere se, quando e come mettere in moto un’amnistia concreta. Considerato che l'amnistia è quasi un tabù per alcuni partiti e per una fetta della popolazione, quali potrebbero essere le misure da adottare non previste nell'attuale pacchetto di emendamenti governativi? La mancanza di coraggio della politica non è neutrale. Nelle condizioni date, senza alcun intervento, la riforma è inapplicabile ovvero genera un’amnistia sostanziale e silente, senza che alcuno se ne assuma la responsabilità e, soprattutto, senza risolvere il problema del congestionamento dei ruoli di alcune corti, aggravato da croniche carenze di personale amministrativo e di magistrati. In aggiunta, servirebbe una decisa depenalizzazione. Ma – come ben intende – la politica non può risolvere i problemi, senza assumersi responsabilità ed investire risorse nei nodi e luoghi dove più evidente è l’inefficienza organizzativa del sistema. Si discute molto del nuovo istituto dell'improcedibilità: sul nostro giornale abbiamo raccolto le critiche del professor Giorgio Spangher. Qual è il suo pensiero invece? Ho già detto che risorse, depenalizzazioni, ma anche riti e sanzioni alternative possono decongestionare il processo. Tuttavia, sommare l’improcedibilità processuale alla imprescrittibilità post prima sentenza, prevista della riforma Bonafede, rischia di mettere una toppa, senza aggiustare il buco.  Così una sentenza di improcedibilità potrebbe arrivare, quando il reato non è ancora estinto per prescrizione, creando un corto circuito interno al sistema: da una parte, la legge penale afferma l'attuale necessità di una risposta sanzionatoria al reato; dall'altra, la legge processuale afferma che perseguire quel reato è inutile. Una contraddizione schizofrenica che rischia di alimentare il contenzioso in appello, al fine di scommettere sulla capacità del sistema di dare risposte tempestive. Tornando al tema del garantismo, il prof Ferrajoli nella sua lectio magistralis ha detto sostanzialmente "ora basta con i “giudici star”: il loro protagonismo è la negazione del garantismo". È d'accordo? La crisi della politica e la povertà del dibattito culturale hanno determinato, da tempo, un effetto notorietà, in capo ad alcuni magistrati, alimentando l'illusione di un ruolo sociale rigenerativo assegnato alla magistratura. La realtà si ostina a dimostrarci che la magistratura non può assolvere a quel ruolo che è incoerente con il mandato costituzionale, mentre alcuni protagonismi mediatici finiscono per alimentare un nichilismo valoriale che da anni sta avvelenando la vita sociale e politica del Paese. Non è un caso che alle improvvisate o consolidate notorietà di singoli magistrati non faccia seguito alcun aumento della credibilità complessiva delle istituzioni. E senza fiducia istituzionale, ciascun cittadino è più solo ed indifeso. Entro l'8 agosto il Governo dovrà emanare il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza. Lei ritiene che sia stato un passo importante tale recepimento? Il contenuto della direttiva potrebbe essere la diretta applicazione interpretativa della presunzione costituzionale di non colpevolezza. Avremo dovuto già farlo! Mi riferisco, in particolare, al divieto di presentare in pubblico l'indagato come colpevole (che ha evidenti collegamenti con la sua domanda precedente). Dobbiamo lavorare per ricreare una cultura e una prassi della non colpevolezza, consapevole della progressione di conoscenza che rende precario e sempre verificabile l’accertamento investigativo, quanto meno sino alla prima pronuncia di merito.--