«L’improcedibilità manda in archivio la prescrizione bloccata dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione, voluta dall’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. E questo credo sia già un successo», esordisce così l’avvocata Giovanna Ollà, consigliera Cnf e coordinatrice della commissione Diritto penale della massima istituzione forense, in una prima analisi sul “restyling” del ddl sul processo proposto giovedì al Consiglio dei ministri dalla guardasigilli Marta Cartabia.

La riforma si è resa necessaria per rispettare gli impegni presi con la Commissione europea, in particolare la riduzione del 25 per cento della durata media dei giudizi per il penale. L’Italia, come si ricorderà, è il primo Paese nell’area del Consiglio d’Europa per numero di condanne da parte della Corte Edu di Strasburgo per l’irragionevole durata dei processi. La nuova disciplina con cui la ministra della Giustizia rimedia al “fine processo mai” si applicherà a tutti i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge Bonafede che dunque, nella propria versione originaria, non avrà effetto su alcun imputato.

Consiglierà Ollà, il nuovo sistema voluto dalla ministra Cartabia funzionerà? Si garantiranno tempi certi per lo svolgimento dei processi?

Rispondere adesso non è facile. Ci sono diversi punti da chiarire.

Ad esempio?

Che cosa succede quando un giudizio diventa improcedibile perché la Corte d’appello non ha rispettato i tempi, in particolare se ci troviamo in presenza di una condanna in primo grado? Il casellario giudiziale riporterà o no la sentenza? Dalla lettura delle norme, quanto meno dal testo che è stato sottoposto al Consiglio dei ministri e che però non risulta ancora depositato in Parlamento, non è chiaro.

L’incognita sul destino dell’imputato è tutt’altro che marginale.

Infatti, non è chiaro. Si tratta di un concetto nuovo. Ripeto, se il reato non si è estinto ed essendo l’azione penale obbligatoria, cosa succede? Sotto il profilo tecnico giuridico diversi punti sono, almeno per adesso, oscuri. Teniamo presente che la prescrizione è una norma di diritto sostanziale.

Una norma con più ombre che luci?

A me pare abbastanza pasticciata, anche se una valutazione più approfondita andrà fatta probabilmente fra qualche giorno.

Di positivo, nel pacchetto di emendamenti presentato dalla guardasigilli cosa ha visto?

Ho letto molto velocemente. Però devo dire che ero partita con tanto ottimismo. Ad esempio, per l’ampio spazio riservato al rafforzamento delle misure alternative, delle sanzioni pecuniarie, della messa alla prova. Ma forse, leggendo bene, non è proprio il caso.

L’udienza preliminare pare essere migliorata. Il giudice, in pratica, dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Spero che l’udienza preliminare faccia effettivamente da filtro. Adesso non è così. È indiscutibile che l’intervento su quella parte della procedura sia un passo avanti, e si tratta di un punto sul quale il Cnf e le altre rappresentanze dell’avvocatura si battono da anni.

Un’altra parte del testo riguarda i riti alternativi.

Mi limito a valutare positivamente le norme relative al patteggiamento con le quali si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, quindi nel cosiddetto patteggiamento allargato, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.

E le modifiche relative al giudizio abbreviato?

Si può essere d’accordo sulla parte in cui si prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione.

È scomparsa, poi, la Corte d’appello monocratica per i reati a citazione diretta.

Era una riforma attesa.

Modifiche anche per la querela.

Credo possa essere efficace l’estensione a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.

Sulle sentenze di assoluzione?

Qui invece è mancato il coraggio. Resta in via generale la possibilità, tanto del pm, quanto dell’imputato, di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Ecco, si poteva eliminare l’appello del pm e alla fine quella ipotesi è tornata nel cassetto.

Quindi è presto per un giudizio?

Vedremo che modifiche ci saranno quando il provvedimento andrà in Aula. Non sono sicura che resterà così.