Il Collegio del Tribunale civile di Ancona, ordina ora allazienda sanitaria unica regionale delle Marche di provvedere, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, ad accertare: se il reclamante Mario sia persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili; se lo stesso sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; se le modalità, la metodica e il farmaco (Tiopentone sodico nella quantità di 20 grammi) prescelti siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile (rispetto allalternativa del rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa, e ad ogni altra soluzione in concreto praticabile, compresa la somministrazione di un farmaco diverso. I Giudici confermano quindi che il paziente, assistito dai legali dellAssociazione Luca Coscioni ha il diritto di pretendere che si effettuino gli accertamenti disposti dalla Consulta con sentenza 242/19, affinché laiuto che gli sarà fornito non sia reato ai sensi dellarticolo 580 del codice penale relativo al suicidio assistito. A ottobre scorso, al paziente fu comunicato il diniego senza attivare le procedure previste dalla sentenza Cappato della Corte costituzionale, in base alla quale, per dar corso alle richiesta della persona interessata, occorre verificarne le 4 condizioni: persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli da parte di una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. La Asl ha negato anche lattivazione delle procedure di verifica. Così Mario decide di presentare un ricorso di urgenza al Tribunale di Ancona, affinché venga ordinato allASL la verifica delle sue condizioni. Il 26 marzo 2021, il giudice del Tribunale aveva confermato il diniego della struttura pubblica motivando che «il Tribunale, pur riconoscendo che il paziente ha i requisiti che sono stati previsti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 242/19 sul cosiddetto Caso Cappato/Dj Fabo, afferma che «non sussistono motivi per ritenere che, individuando le ipotesi in cui laiuto al suicidio può oggi ritenersi lecito, la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente, ove ricorrano tali ipotesi, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nellattuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell invocato diritto sia diretta conseguenza dellindividuazione della nuova ipotesi di non punibilità, tenuto conto della natura polifunzionale delle scriminanti non sempre strumentali allesercizio di un diritto». A seguito del reclamo allOrdinanza di diniego, ne viene depositata una nuova dai magistrati del Collegio del Tribunale di Ancona dopo la discussione delludienza del 28 maggio in Camera di Consiglio. Dopo 10 mesi, Mario sarà finalmente sottoposto alla verifica delle sue condizioni che rendono non punibile laiuto al suicidio.