Il divieto di applicazione analogica della legge penale a sfavore del reo «costituisce un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo della legge» : è quanto si legge nella sentenza n. 98 - redattore Francesco Viganò -, depositata ieri, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata.

Il Tribunale stava celebrando un processo contro un imputato accusato dal pm di stalking, per una serie di condotte abusive compiute nei confronti di una donna con cui intratteneva da qualche mese una relazione affettiva, e che frequentava abitualmente la sua casa familiare. Al termine del dibattimento, il giudice aveva prospettato alle parti la possibilità di una riqualificazione dei fatti contestati all’imputato nel più grave delitto di maltrattamenti in famiglia.

A quel punto l’imputato aveva chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato, e di godere così del relativo sconto di un terzo della pena in caso di condanna.

Il giudice, preso atto che il codice di procedura penale non consente di chiedere il rito abbreviato al termine del dibattimento, bensì solo all'inizio, aveva ritenuto che una simile preclusione fosse incompatibile con i principi di eguaglianza e del giusto processo, e dello stesso diritto di difesa. In sintesi il Tribunale si è chiesto: perché la legge mi consente di riqualificare il reato ma allo stesso tempo non mi permette di richiedere il rito abbreviato al termine del processo? Conseguentemente, il Tribunale ha sollevato questione di costituzionalità. Tuttavia la Consulta non ha esaminato nel merito la questione, ritenendo che il Tribunale abbia errato nella riqualificazione in quanto il reato di maltrattamenti in famiglia presuppone che le condotte abusive siano compiute nei confronti di una persona della stessa “famiglia”, oppure di una persona “convivente”.

I giudici costituzionali hanno quindi ricordato «il fondamentale canone interpretativo in materia penale, basato sull’art. 25 secondo comma Cost. e rappresentato dal divieto di applicare la legge oltre i casi da essa espressamente stabiliti.

La Consulta ha evidenziato che il giudice del procedimento principale non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che, a fronte di una relazione affettiva durata qualche mese e caratterizzata da permanenze non continuative di un partner nell’abitazione dell’altro, la vittima potesse essere considerata, alla stregua del linguaggio comune, come persona già appartenente alla medesima “famiglia” dell’imputato, ovvero con lui ' convivente'».