Via libera al decreto legge con la proroga delle misure urgenti anti-Covid per le carceri fino al 31 luglio, termine attuale della fine dello stato di emergenza. Proroga non scontata, nata soprattutto con l’interessamento del sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto e al deputato di Italia Viva Roberto Giachetti. Misura prorogata in extremis (sarebbe scaduta oggi) grazie anche all’interlocuzione tra il sottosegretario Sisto e Rita Bernardini del Partito Radicale. Purtroppo parliamo del minimo sindacale, visto che non si tratta altro di prorogare le misure deflattive ideate dal guardasigilli precedente. La liberazione anticipata speciale non è stata inserita anche questa volta. Le misure attuali, di fatto, non risultano sufficienti visto che non ha inciso molto sul sovraffollamento penitenziario che ancora è presente. Ricordiamo quali sono. L’art. 28 del d.l. n. 137/2020 dispone che al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze premio straordinarie con durata superiore a quella prevista dal comma 1 dell’articolo 52 dell’Ordinamento Penitenziario (ossia 45 giorni all’anno). Restano ferme le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 52 O.P. in materia di revoca e sospensione della misura in caso di trasgressione degli obblighi da parte del beneficiario. La misura non può essere concessa qualora il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi.L’art. 29 disciplina la durata straordinaria dei permessi premio. Ne possono usufruire i condannati cui siano stati già concessi i permessi premio di cui all’art. 30-ter O.P. e che siano stati già assegnati al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 O.P. o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 12. Quando ne ricorrono i presupposti, a questi soggetti i permessi premio possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dell’articolo 30-ter O.P. Questo significa che possono essere concessi permessi premio di durata superiore a quindici giorni che, cumulati complessivamente, possono essere anche superiori a quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione. Mentre, per i condannati minori di età, possono essere concessi permessi premio di durata superiore a trenta giorni che possono essere complessivamente superiori a cento giorni nell’arco di ciascun anno di espiazione.Sono, tuttavia, previste alcune preclusioni. La disposizione, infatti, non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis O.P. (c.d. reati ostativi) e dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (atti persecutori o “stalking”) del codice penale, delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso. L’art. 30, infine, disciplina la detenzione domiciliare. In deroga a quanto disposto dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. È la stessa misura introdotta con il "Decreto cura Italia" Questa misura ricalca, in molti aspetti, quella introdotta con l’art. 123 de D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto cura Italia”) e, come questa, prevede una serie di preclusioni. In particolare, sono esclusi dalla sua applicazione: i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis O.P. e dagli articoli 572 e 612- bis del codice penale, delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso; delinquenti abituali, professionali o per tendenza; detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis O.P., salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge; - detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18 (partecipazione a disordini o a sommosse), 19 (promozione di disordini o di sommosse), 20 (evasione) e 21 (fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori) del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; detenuti nei cui confronti, in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare in relazione alla partecipazione a disordini o sommosse o alla loro promozione; detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.