Dichiarare il falso nellautocertificazione prevista dalle restrizioni anti Covid non è reato. Lultimo colpo inferto alla normativa emergenziale arriva dal tribunale Milano: il gup Alessandra Del Corvo, accogliendo la richiesta della Procura milanese, ha assolto un ragazzo di 24 anni finito a processo per aver mentito agli agenti durante un controllo. «Il fatto non sussiste», motiva il giudice, perché non esiste «alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di dire la verità sui fatti oggetto dellautodichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica» di questo tipo. Un simile obbligo, aggiunge il gup, risulterebbe infatti incostituzionale perché si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa del singolo, sancito allarticolo 24 della Carta, e con il diritto a non autoincriminarsi. Mentire è legittimo, insomma, se si vuole evitare di incorrere in sanzioni penali o amministrative. I fatti risalgono allo scorso marzo: il ragazzo, fermato alla stazione di Cadorna in pieno lockdown, dichiara agli agenti di essere di ritorno a casa dal negozio in cui lavora come commesso. Una versione poi smentita dal titolare dellesercizio commerciale, a cui le forze dellordine si erano rivolte per una verifica. Il problema evidenziato dal giudice  si pone in relazione allarticolo 483 del codice penale, che punisce con la reclusione fino a due anni le dichiarazioni false rese dal privato al pubblico ufficiale in un atto pubblico. «In tutti i casi nei quali l'autodichiarazione infedele è resa dal privato in un controllo casuale sul rispetto della normativa Covid - spiega il gup - appare difficile stabilire quale sia l'atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire con tutte le necessarie e previste conseguenze di legge». Poiché «non è rinvenibile nel sistema una norma che ricolleghi specifici effetti a uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale», aggiunge il giudice. La cui decisione segue di qualche giorno la clamorosa sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che di fatto incenerisce i Dpcm varati in piena emergenza Covid nella parte in cui questi prevedono il divieto di circolare. Un divieto illegittimo, secondo il giudice Dario De Luca, chiamato a pronunciarsi sul caso di una coppia che aveva giustificato il proprio spostamento con una motivazione falsa. Un atto amministrativo, quale è il dpcm - argomenta De Luca - non può limitare la libertà personale di movimento poiché la Costituzione pone sul punto una doppia riserva, di giurisdizione oltre che di legge. Il dpcm, dunque, «non può imporre lobbligo di permanenza domiciliare, neanche in presenza di unemergenza sanitaria», chiarisce il giudice, dal momento che «un decreto del presidente del Consiglio è un semplice atto regolamentare, privo della forza normativa per costringere qualcuno a restare in casa».