L’avvocatura dello Stato “apre” alla liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo ostativo, anche in assenza di collaborazione. Una disponibilità non totale, ma subordinata alla valutazione, da parte del magistrato di sorveglianza, delle ragioni «che non consentono di realizzare quella condotta collaborativa nei termini auspicati dallo stesso giudice decidente». Un punto di vista espresso ieri, nel corso dell’udienza davanti alla Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità delle norme sull’ergastolo ostativo: alla libertà condizionale, infatti, possono accedere tutti i detenuti che abbiano trascorso almeno 26 anni in carcere, ma non i condannati per reati come terrorismo e mafia, a meno che non decidano di collaborare con la giustizia, come previsto dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario.   La posizione del governo è quella di tenere in vita la norma, ma con una formula di rigetto interpretativo che tenga conto dello “stop” agli automatismi sulla collaborazione, stabilito nel 2019 sia dai giudici di Strasburgo, nella causa “Viola contro Italia”, sia dalla Consulta, allora chiamata a pronunciarsi sulla possibilità, per gli ergastolani ostativi, di usufruire di permessi premio. Una posizione forse figlia del nuovo vento che soffia a via Arenula, oggi occupata da Marta Cartabia, da sempre attenta al mondo del carcere e alla funzione rieducativa della pena. Ettore Figliolia, avvocato dello Stato, ha comunque chiesto alla Corte di dichiarare «inammissibile» o «infondata» la questione di legittimità sollevata dalla Cassazione, ma attraverso «un’esegesi più corrispondente alla “ratio” delle norme, assicurando uno spazio di discrezionalità al magistrato per verificare le motivazioni della mancanza di collaborazione da parte del condannato».   - Leggi ancheErgastolo ostativo, il pg Salvi: «Libertà condizionale a chi collabora? Non può essere unica valutazione»   Figliolia ha evidenziato «la peculiarità della liberazione condizionale» rispetto al beneficio dei permessi premio, su cui la Consulta si è pronunciata due anni fa: «Dopo 26 anni un detenuto ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale e, dopo altri 5 anni, la pena è considerata estinta, e il soggetto torna alla piena libertà, senza più alcun debito con la giustizia. Va considerata l’esigenza ineludibile dello Stato di assicurare l’ordine nel proprio territorio e nella valutazione di opposti interessi e va verificato come la liberazione condizionale deve atteggiarsi rispetto alla volontà del legislatore di dare significato alla condizione collaborativa». Quindi, può essere possibile «far decantare ogni forma di automatismo - ha osservato - e consentire al giudice di sorveglianza di verificare le motivazioni per cui il condannato non può assicurare una condizione di collaborazione» con la giustizia.   Secondo la Cassazione, il dubbio di costituzionalità trova fondamento «nel convincimento che la collaborazione non può essere elevata a indice esclusivo dell’assenza di ogni legame con l’ambiente criminale di appartenenza e che, di conseguenza, altri elementi possono in concreto essere validi e inequivoci indici dell’assenza di detti legami e quindi di pericolosità sociale». Altrimenti, secondo il giudice rimettente, si rischierebbe «una irragionevole compressione dei principi di individualizzazione e di progressività del trattamento penitenziario». Il caso è quello di Francesco Pezzino, condannato all’ergastolo per reati di mafia e ormai in carcere da più di 30 anni, essendone passati tre dalla richiesta di accesso alla libertà condizionale. «Per qualsiasi tipologia di reato, per quanto grave possa essere, la Costituzione ci invita a mettere al centro del sistema l'uomo con le sue fragilità, con i suoi errori, con le sue debolezze ma anche con la sua capacità di redenzione - ha evidenziato Giovanna Beatrice Araniti, difensore di Pezzino -. Non è possibile suddividere i soggetti in categorie ritenendo alcuni aprioristicamente ed automaticamente non risocializzabili, attraverso un'etichetta fondata sul mero titolo di reato. Non è possibile pensare di buttare la chiave per alcune tipologia di detenuti. Farlo sarebbe una resa dello Stato».   - Leggi ancheErgastolo ostativo, in 3 anni liberazione condizionale solo per 38 ergastolani   Facendosi portavoce dell'appello dei 1271 condannati all'ergastolo ostativo - il 71% di chi sconta il fine pena mai - e che «chiedono di avere l'opportunità di dimostrare di essere persone diverse», Araniti ha sottolineato come il termometro del cambiamento non possa essere determinato dalla collaborazione con la giustizia. Sono tanti, ha sottolineato, i pentiti «blasonati» che sono tornati a delinquere, mantenendo i rapporti con le organizzazioni criminali di origine. «Questo a riprova che quella equivalenza non esiste e che c'è la possibilità di una valutazione dei progressi dell'individuo basata su un parametro diverso», ha aggiunto, ricordando il diritto al silenzio costituzionalmente garantito, che nasce direttamente dal diritto di difesa. «Ci sono casi inquietanti di revisioni e scarcerazioni dopo 30 anni, come Giuseppe Gulotta. Ecco perché - ha concluso - bisogna anche guardare alle ricadute pratiche di questa preclusione assoluta».