Si prevedono scintille oggi al Consiglio superiore della magistratura durante la votazione del parere sulla riforma dellordinamento giudiziario e dello stesso Csm. Fra i temi più dibattuti, certamente, è prevedibile che rientri la partecipazione degli avvocati (e il loro ruolo) nei Consigli giudiziari. La decisione delle toghe del distretto di Bari di espellere nelle scorse settimane gli avvocati dal locale Consiglio giudiziario, quando si discute di promozioni e carriere dei magistrati, aveva fatto tornare largomento dattualità. La riforma voluta dallex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, attualmente in discussione in Parlamento, ha cercato timidamente di mettere alcuni punti fermi. Ma andiamo con ordine. I Consigli giudiziari - disciplinati dal d.lgs. n. 25 del 2006 - sono organi ausiliari del Csm chiamati, su numerose materie e provvedimenti di competenza di questultimo, a esprimere pareri motivati (non vincolanti). Essendo costituiti presso ciascun distretto di Corte dappello, i Consigli giudiziari hanno una conoscenza diretta del singolo magistrato o dellufficio interessato dalla decisione del Csm. Gli ambiti su cui vengono espressi i pareri sono molteplici. Ad esempio, le "tabelle" di composizione degli uffici (cioè i criteri di assegnazione dei magistrati alle sezioni e dei procedimenti ai singoli magistrati), le valutazioni di professionalità dei magistrati, le incompatibilità dei magistrati, gli incarichi extragiudiziari, le attitudini al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi. I Consigli giudiziari vigilano, poi, sul corretto funzionamento degli uffici del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al Csm e al ministro della Giustizia. Il numero dei loro componenti, che restano in carica quattro anni, varia in funzione del numero complessivo di magistrati in servizio nel distretto. La composizione è mista e richiama quella del Csm. Vi fanno parte, come membri di diritto, il presidente e il procuratore generale della Corte dappello, magistrati con funzioni giudicanti e requirenti in servizio nel distretto ed eletti da tutti i colleghi del distretto stesso, uno o più professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione delle facoltà di Giurisprudenza del territorio di competenza del Consiglio giudiziario, due o più avvocati, con almeno dieci anni di iscrizione allalbo, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei Consigli dellOrdine degli avvocati del distretto. Il ruolo dei non togati è, a legislazione vigente, meno paritario di quanto avvenga nel Csm: essi hanno diritto di partecipare esclusivamente alle decisioni relative alle tabelle di composizione degli uffici e alle funzioni di vigilanza.La riforma voluta da Bonafede consente loro di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni relative alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati. Resta, comunque, sempre esclusa la possibilità di concorrere alla decisione. In pratica ai componenti laici si vedrà riconosciuto un diritto di tribuna allo scopo di accrescere la trasparenza dei procedimenti di valutazione. Non una grande novità. Attualmente, infatti, alcuni Consigli giudiziari, nei propri regolamenti, prevedono già possibilità per i componenti laici di assistere, senza diritto di voto, alle sedute riservate alle valutazioni di professionalità delle toghe. Lapertura, come detto timidissima, non è stata ben accolta dai magistrati che hanno sottolineato la preminente esigenza di segretezza rispetto alla gran parte delle pratiche di competenza del Consiglio giudiziario. Il testo in esame, poi, sarebbe carente sotto vari aspetti. Per le toghe, il difensore che è parte processuale in un giudizio trattato dal magistrato in valutazione dovrebbe essere obbligato allastensione poiché, anche in assenza del diritto di voto, una partecipazione alla discussione darebbe luogo a incompatibilità. Da escludersi ogni allargamento del perimetro della partecipazione degli avvocati alla discussione sulle valutazioni di professionalità, consentendo loro di introdurre informazioni ulteriori rispetto al materiale istruttorio in possesso del Consiglio giudiziario.Unestensione del ruolo degli avvocati era stata ventilata da parte dellallora presidente della Cassazione Giovanni Canzio. Risulterebbe in tal modo assicurata una più apprezzabile razionalità dellistituzione e una più solida efficacia del suo operato, funzionale al buon andamento e alla credibilità dellorganizzazione giudiziaria, aveva detto Canzio.