Vietare gli insediamenti informali a famiglie rom costituisce discriminazione. Un principio sigillato dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 15 febbraio 2021 n. 3842, che ha rigettato il ricorso del comune di Civitanova Marche il cui comportamento ai danni di una famiglia rom era stato dichiarato discriminatorio dai giudici di merito. Una sentenza resa pubblica grazie alla segnalazione resa allassociazione per gli studi giuridici sullimmigrazione (Asgi) da parte dellavvocato Daniele Valeri che ha difeso i rom. Il diritto a non essere discriminati si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost), sovranazionale (direttiva 2000/43/CE) e interno (artt. 3 e 4 d.lgs. 21572003 e 44 d.lgs. 286/98) di rifermento, come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario, a nulla rilevando che il dedotto comportamento discriminatorio consista nellemanazione di un atto amministrativo. Questo è in sintesi ciò che hanno sentenziato i giudici della Cassazione. Ripercorriamo i fatti. La vicenda ha origine da un comportamento del comune di Civitanova Marche che aveva fortemente voluto impedire linsediamento sul proprio territorio di una famiglia di origini rom (una mamma con due figlie delle quali una minore) allorquando dopo anni di anonimato, visto che la minore frequentava regolarmente la scuola, la famiglia chiedeva che gli venisse assegnata unarea dove potersi collocare stabilmente ed in sicurezza. Da quel momento la reazione alla richiesta della famiglia è stata caratterizzata da un generale atteggiamento ostruzionistico da parte dellamministrazione, mediante atti apparentemente legittimi quali: la negazione alliscrizione anagrafica, continue visite delle forze dellordine, lemanazione di una delibera che vietava il campeggio nellintera area comunale, lo spostamento forzoso nella zona industriale del paese a distanza di chilometri dalla scuola della minore e ove non erano presenti mezzi pubblici e, per finire, svariate contravvenzioni fino poi allo sgombero forzoso.LAsgi sottolinea che la sentenza pone in evidenza la corretta valutazione, operata dai giudici di merito, della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune attraverso la sequenza cronologica dei comportamenti, in tal caso pressoché contestuali, seppure la vicenda si sia dipanata nel tempo. Al contempo, di notevole rilievo è il passaggio con cui la Corte ribadisce la natura di diritto soggettivo alla non discriminazione e il potere del giudice ordinario, rispetto a provvedimenti discriminatori della Pubblica amministrazione, di sterilizzarne gli effetti: il che non significa annullare latto ma impedire la realizzazione degli effetti in capo al soggetto discriminato. «Ciò che però maggiormente rileva scrive lAsgi - è il fatto che la Pubblica amministrazione, invece di garantire al nucleo familiare una sistemazione di vita decorosa e in linea con i principi che dovrebbero regolare ed orientare il comportamento della P.A., abbia ritenuto di agire contra legem, ponendo in essere ogni possibile comportamento ostruzionistico per, letteralmente, cacciare delle persone dal proprio territorio». Perché avvenne ciò? «Forse risponde lAsgi - per ragioni politiche o per altro poco importa, fatto sta che il comportamento tenuto dallamministrazione del comune di Civitanova Marche ha distrutto delle vite che si avviavano verso un futuro diverso e lo ha fatto spendendo inutilmente soldi pubblici».