«La condizione di detenzione non comporta per il soggetto ristretto la perdita delle garanzie dei diritti affermati dalla Convenzione che, al contrario, assumono specifica rilevanza proprio a causa della situazione di particolare vulnerabilità in cui si trova la persona», questa è la premessa della sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dal ministero della Giustizia dell’era Bonafede. La Cassazione ha affermato il principio che «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Il Magistrato di Sorveglianza de L'Aquila ha riconosciuto 4.568 euro per 4.571 giorni Con ordinanza del 2 aprile 2019 il Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dal ministero della Giustizia avverso al provvedimento del Magistrato di Sorveglianza de L'Aquila che, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da Cosimo Commisso ai sensi dell'art. 35-ter (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ha liquidato in suo favore la somma di 4.568 euro. Il Magistrato ha riconosciuto che la detenzione di Commisso nelle carceri di Pianosa, Palmi, Reggio Calabria, Carinola, Napoli Poggioreale e Larino, per un periodo di 4.571 giorni, si era svolta in condizioni tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo come interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il ministero della Giustizia, richiamando la sentenza della Cedu Muršić c. Croazia, ha censurato l'ordinanza per l'adozione di un erroneo criterio di calcolo della superficie detentiva media goduta dal detenuto, che era stata determinata al netto dello spazio occupato dagli arredi, mentre avrebbe dovuto esserlo al lordo. Secondo il ministero, il diverso metodo di calcolo avrebbe dovuto indurre il Magistrato di sorveglianza a respingere l'istanza con riferimento ad alcuni periodi di detenzione trascorsi nelle Case circondariali di Palmi e Carinola.Ma per le sezioni unite della Cassazione, con sentenza numero 6551 del 19 febbraio 2021 e depositata venerdì scorso, il ricorso del ministero della Giustizia va rigettato. I giudici della corte suprema osservano che per valutare le condizioni detentive, occorre definire i parametri di calcolo dello spazio dei tre metri quadrati per ciascun detenuto nella cella di assegnazione indicato dalla Cedu. Alla luce della giurisprudenza della Cedu, e in particolare della sentenza Muršić c. Croazia, è pacifico che nel calcolo non debba essere compresa la superficie occupata dai servizi sanitari. In compenso il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili. Ora la Cassazione traccia la via maestra per calcolare lo spazio minimo disponibile per i detenuti.