Al centro della cronaca nera attualmente c'è il caso di Alberto Genovese, noto imprenditore arrestato a Milano con l'accusa di aver violentato una ragazza di 18 anni durante un festino. Benché siamo ancora nelle fasi iniziali delle indagini, è iniziato già il processo mediatico: nel frattempo si sono aggiunte altre presunte vittime e tutte vanno addirittura in tv a raccontare le presunte violenze. Usiamo “presunte” perché, ca va sans dire, il processo non è nemmeno iniziato. Ne discutiamo con l'avvocato Luca Andrea Brezigar co-responsabile, insieme al giornalista Alessandro Barbano, dell'Osservatorio informazione giudiziaria, Media e processo penale dell'Unione Camere Penali. Avvocato, che idea si è fatto della narrazione mediatica del caso Genovese? Il quarto potere, soprattutto in questo periodo di Covid in cui siamo chiusi a casa costretti quasi davanti alla tv e ai social, ha preso il sopravvento. Ne è un esempio la trasmissione condotta da Massimo Giletti Non è l'arena, che in realtà si è trasformata in un'arena vera e propria. L'incredibile distorsione qui è rappresentata dall'ascoltare in quella arena i testimoni del fatto. In altri casi è addirittura capitato che venissero sentiti prima di andare a colloquio con il pubblico ministero. Questo modo di agire significa affossare il processo: non va dimenticato che la prova si forma nel dibattimento, non in uno studio televisivo. Avvocato attenzione perché potremmo essere accusati di fare victim blaming, ossia colpevolizzare le vittime. Ma assolutamente no, non è questo il caso. Semplicemente credo fortemente da avvocato nel rispetto delle regole del giusto processo e qui ci troviamo dinanzi ad una chiara violazione. Anche perché mentre le due presunte vittime di Alberto Genovese raccontavano la loro storia nella puntata dell'8 febbraio, è comparsa la scritta "Parlano le ragazze violentate da Genovese", come se già fosse stata emessa una sentenza definitiva. Purtroppo siamo abituati a certi tipi di titolazioni. In questi caso dovrebbe arrivare in soccorso un codice deontologico comune che riguardi i giornalisti e tutti gli operatori coinvolti nel circuito mediatico. Bisogna aggiungere che quando si parla di reati sessuali, c'è la predisposizione a dare comunque ragione alla vittima. Sarà il giusto processo a determinare come si sono svolti gli accadimenti. Io ovviamente non posso entrare nel merito del caso Genovese. Posso dire che se con le riforme richieste dall'Europa introduciamo nel codice tutele per il soggetto debole, è chiaro che esso diviene meritevole di una maggiore garanzia. Ciò significa che il processo deve svolgersi con particolari cautele ma anche evitare che lo stesso soggetto debole sia sottoposto a delle pressioni o distorca la propria versione, raccontando qualcosa che crede di aver vissuto. Ricordate il presunto stupro consumato nel 2019 nella circumvesuviana di San Giorgio a Cremano? Una ragazza aveva accusato di violenza brutale di gruppo quattro ragazzi ma poi grazie alle telecamere si scoprì che non era vero nulla. Soggetto debole non significa necessariamente soggetto credibile. La verginità cognitiva del giudice può essere inficiata da queste trasmissioni? I giudici sanno che non devono lasciarsi influenzare, hanno gli strumenti per resistere all'impatto del processo mediatico. Poi ci sono processi di grande rilevanza pubblica, dove si formano dei veri schieramenti di opinione, e dove molti cercano di costituirsi parti civili: tutto ciò potrebbe minare la serenità del dibattimento. Più parti civili significa più rapporti con la stampa. Posso dunque immaginare un giudice soffocato da questo tipo di situazione. Come si può coniugare la libertà di stampa con il rispetto dei diritti degli indagati/imputati? Come Osservatorio stiamo lavorando a delle soluzioni che vadano ad implementare il quadro già esistente. È chiaro che il processo mediatico esiste e non lo si può far sparire; è altrettanto vero che le distorsioni del processo mediatico si possono limitare. C'è una difficile convivenza tra la necessità di segretezza della giustizia penale e l'inviolabile diritto all'informazione. Sul segreto istruttorio noi abbiamo un impianto normativo che fa un po' acqua da tutte le parti: se lei istiga un pubblico ufficiale per avere una notizia viola il segreto, se invece la notizia gliela passano dalla Procura è tutto lecito. Poi c'è il problema della pubblicazione degli atti non coperti da segreto istruttorio, come l'ordinanza di custodia cautelare: è una pubblicazione che inquina il processo. Dovrebbe essere reso pubblico solo l'esito non tutta l'ordinanza come se fosse un inserto da distribuire in edicola. Tornando al caso Genovese e guardando proprio la trasmissione di Giletti, come Osservatorio stiamo osservando che i pubblici ministeri non stanno facendo quello che potrebbero fare: ossia vietare al testimone, come previsto dal nostro codice, di andare a riferire in televisione quello che già hanno dichiarato nelle sedi opportune.