Hanno suscitato un acceso dibattito le motivazioni della sentenza (n. 2/2020) depositate in data 21.12.2020 sul caso Gozzini, signore ottantenne che ha ucciso la propria moglie, Cristina Maioli. Il processo si è tenuto alla Corte di Assise di Brescia e l’imputato, nonostante l’efferato crimine dispiegatosi in modo crudele e atroce, è stato assolto, perché l’omicidio, secondo l’organo giudicante, è stato compiuto in totale infermità di mente, derivante da delirio di gelosia. Sia sulla stampa che attraverso i social, il caso giudiziario è stato interpretato in modo strumentale e si è impropriamente ritenuto che fossimo al cospetto di un uxoricidio o di un femminicidio. Il ministro della Giustizia Bonafede, senza neppur leggere le motivazioni del decisione e senza alcuna seria informazione sulle carte processuali, ha minacciato l’invio di ispettori, così supinamente cavalcando l’onda della demagogia volta ad assecondare le grida di quella moltitudine che, invece della verità, vuole un colpevole a tutti i costi, per il solo fatto che l’omicidio ha avuto come vittima una donna. Le motivazioni del verdetto sono, invero, di una chiarezza cristallina e si snodano su un’intelaiatura caratterizzata da un percorso argomentativo privo di faglie, dipanato in una ragionata sistemazione degli elementi che fanno emergere la civiltà giuridica del provvedimento, senza dare eccessivo peso all’aspetto squisitamente psichiatrico del processo. Ecco perché il suo estensore, il presidente Roberto Spanò, ha perseguito, riuscendovi, l’intento di suffragare e motivare -attraverso le confluenti consulenze tecniche del pubblico ministero e della difesa dell’imputato- la deliberazione di assoluzione adottata dalla Corte che, è bene rammentarlo, è composta in prevalenza da giurati laici. Ebbene, proprio il consulente tecnico di parte della pubblica accusa ha messo in evidenza che Antonio Gozzini è stato ossessionato, pervaso dal “lato oscuro” (come lo definisce Andreoli) del delirio di gelosia, che ha generato l’assoluta mancanza della capacità di intendere e di volere, al momento in cui è stato compiuto l’atroce crimine. Siamo alla totale parificazione tra ciò che è stato prefigurato e nutrito idealmente, con quello che realmente è accaduto, con una perfetta corrispondenza tra l’ideale e il reale, senza cesura, senza taglio, con una simmetrica sovrapposizione di piani tra loro identici. Perde ogni valore l’aspetto volitivo, non vi è conflitto tra apparenza e realtà, tra il detto e il non detto, tra il rivelato e il sottaciuto, tra l’esplicito e il rimosso. Si espande sino al totale annichilimento delle facoltà di intendere e di volere il mostro della gelosia, presente nei recessi dell’animo dell’omicida e invece creato dal nulla e, soprattutto, sul nulla. Si attua disperatamente il dramma della follia che porta all’impazzimento di shakespeariana memoria, come è avvenuto con Otello. “Guardatevi dalla gelosia, il mostro dagli occhi verdi che irride il cibo di cui si nutre”. Ma, mentre nel dramma di Otello la pulsione si esprime nel progetto predisposto da Iago a causa della perdita di un fazzoletto che Desdemona giammai avrebbe dovuto smarrire e che, addirittura, si ritrova nelle mani del presunto amante Cassio, nella fattispecie del Gozzini non vi è alcunché, perché la mente è piatta e, nel contempo, vuota e si insidia, penetra in essa il demone della gelosia, per un motivo che non rinviene alcun fondamento. “Non sono mai gelosi per un motivo, ma gelosi perché sono gelosi. È un mostro concepito e generato da se stesso”. Non c’è nemmeno una dinamica patologica nell’omicidio, la finalità si concreta nel fatto stesso dell’organizzazione dell’azione delittuosa, senza un disegno precostituito. La modalità, infatti, si accentua proprio nell’aver soppresso, mentre dormiva, la moglie e, per colorarne il tradimento anche con la sua mortificazione fisica, le azioni più cruente sono state perpetrate attorno all’inguine della vittima. È un omicidio senza alcun movente, senza circostanze e situazioni dalle quali potesse tralucere una preparazione. Ecco perché non si può parlare di uxoricidio, né di femminicidio. Nella sentenza (pag. 21) è ben scritto che il primo “contrassegna la mera uccisione di una donna (moglie: ndr), mentre il secondo, avente contenuto criminologico, si riferisce all’uccisione di una donna in quanto tale, per motivi legati al genere, e ciò, a causa di situazioni di patologie relazionali, dovute a matrici ideologiche, misogine e sessiste, e ad arretratezze culturali di stampo patriarcale”. La sentenza è ben motivata, incentrata su una confessione dell’imputato che ha descritto tutta la dinamica del fatto, con una lucidità impressionante (quando prende i coltelli procurati anzitempo dalla cucina, quando inferisce numerosi colpi con forza inaudita all’inguine, mentre la vittima dorme, il fatto stesso di voler dopo suicidarsi, senza che però ciò sia avvenuto, il dormire tranquillamente e al risveglio chiamare la domestica per raccontare l’efferatezza del proprio gesto). Da essa si può desumere che il tema della gelosia, il suo delirio, ha avuto campo libero per la realizzazione dell’omicidio, e in questo hanno dato man forte la consulenza dell’imputato e perfino quella del pm (pur sminuita dallo stesso pubblico committente). Non è stata reputata indispensabile una consulenza tecnica d’ufficio, giacché il consulente della parte offesa (gli eredi della vittima) si è sottratto al confronto nel momento più importante (l’interrogatorio dell’imputato), senza poterne modificare le argomentazioni, anche perché -forse- ne aveva ben donde. Da qui, per assenza del dolo e della colpa, e, dunque, dell’imputabilità sottesa e necessaria, l’assoluzione del Gozzini, alla luce dell’articolo 85 c.p., a tenor del quale “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui l’ha commesso non era imputabile”. Perciò, in luogo del carcere, l’applicazione della -non certo premiale- misura di sicurezza del ricovero in residenza per l’esecuzione (Rems). Il ministro della Giustizia e gli intempestivi altri “illustri” critici dovrebbero ben sapere che la civiltà del diritto sfida la notte buia dell’ignoranza, la furia della moltitudine (di cui discettava Manzoni ne “La storia della colonna infame”), perché la follia è contro il limite che invoca la giustizia e perché l’insano di mente non ha la consapevolezza della forza della pena che gli viene inferta e che comunque dovrebbe, per la nostra Carta Costituzionale, avere una funzione rieducativa. *Ex magistrato **Avvocato