La cosa sorprendente è che per compensare il blocca-prescrizione, contestatissimo dagli avvocati, si indebolisce proprio il ruolo del difensore. È il paradosso, grave e poco rassicurante per il sistema dei diritti, descritto ieri, nell’audizione sul ddl penale davanti alla commissione Giustizia della Camera, da Cnf, Ucpi e Ocf. Le modifiche a vari istituti «impattano fortemente sul sistema garantistico e sui diritti di difesa», si legge nella nota diffusa dal Cnf subito dopo l’intervento della consigliera Giovanna Ollà e del componente dell’Ufficio studi Nicola Cirillo. «Una riforma del processo non può prescindere dal porre al centro dell’attenzione l’indagato», mentre «giusto processo», «presunzione di non colpevolezza» e «la stessa funzione rieducativa della pena» sembrano ora relegati «a rango accessorio e subordinato». E a propria volta l’Unione Camere penali, rappresentata a Montecitorio dal segretario Eriberto Rosso e dal responsabile Comunicazione Giorgio Varano, ricorda in un comunicato che da una parte non si incide realmente «sulla certezza dei tempi delle indagini» e dall’altra si prevedono «ulteriori erosioni delle garanzie al dibattimento». Un esempio? «Gli interventi sul sistema delle impugnazioni che aboliscono la collegialità per una grande parte dei processi in appello, limitando la portata cognitiva del giudizio». È stato così “tradito” il pacchetto di proposte unitarie definito da «Avvocatura e Magistratura», ricordano i penalisti, incentrato su «rilancio dei riti speciali» e «depenalizzazione». Un progetto discusso al tavolo istituito dal guardasigilli Alfonso Bonafede a via Arenula, e che è stato «bypassato e dimenticato», come dichiara il tesoriere dell’Organismo congressuale forense Alessandro Vaccaro. Il quale, intervenuto subito dopo l’audizione dell’Ucpi, ha parlato di un «ascolto che il ministro ha avuto, a lungo, nell’interlocuzione con avvocati e Anm, ma che se il testo della riforma penale restasse com’è ora, si rivelerebbe solo apparente, inutile».

Il vizio di fondo del percorso è in quel paradosso ricordato all’inizio. La storia della riforma è assai intrecciata con la norma che ha stravolto la prescrizione. Fin dalla famigerata “spazzacorrotti” che nel 2019 ha incistato in se stessa la modifica dell’istituto, già il refrain dell’allora maggioranza gialloverde è sempre staro “ridurremo i tempi dei processi al punto da rendere irrilevante la prescrizione”. Continua adessere la chiave opposta dalla maggioranza attuale a chi contesta il “blocco” entrato in vigore a Capodanno scorso. Solo che appunto ieri, in un incontro interessante perché scarnificato, in particolare dalla consigliera Cnf Ollà, di ogni connotazione politicista, è emerso che l’obiettivo di risparmiare tempo nel processo penale è perseguito, nel ddl, con modifiche che spesso mortificano la funzione difensiva. Dalla previsione di «rendere l’avvocato destinatario di tutte le notifiche successive alla prima, con il risultato di snaturarlo in messo notificatore, e di imporgli l’onere di provare l’irreperibilità dell’assistito». Fino alla modifica forse più sgradevole, e sottilmente spregiativa, «la pretesa che l’impugnazione in appello richieda l’attribuzione, da parte dell’imputato, di un nuovo specifico mandato al difensore. Quasi come se», ha detto Ollà, «si volesse insinuare un abuso dell’esercizio della funzione difensiva». Insinuazione che d’altronde nel testo illustrativo del ddl è esplicitata «quando si evoca la necessità di limitare l’abuso di diritto. Ma», spiega la componente del Cnf, «riguardo alla coerente scelta dell’avvocato sulla proposizione dell’appello, è in gioco un profilo di correttezza verso l’assistito perfettamente presidiato dal nostro codice deontologico. Obbligare l’imputato a sottoscrivere un’espressa volontà di impugnare compromette il diritto di difesa in circostanze in cui, per esempio, la persona sottoposta a giudizio si trova all’estero per lavoro» Ecco, risparmiare tempo. Con soluzioni che rimandano a una supposta interpretazione manipolativa della difesa. Come se a pesare sulla macchina della giustizia non fosse l’urgenza di un «massiccio intervento sugli organici della magistratura, del personale di cancelleria, su una adeguata distribuzione delle risorse e su una corretta ‘ ristrutturazione’ dell’edilizia giudiziaria», reclama la nota del Cnf.

Nel testo galleggia insomma la fantomatica ombra dell’avvocato- intralcio, la presunta implacabile e perfida ricerca dell’appiglio per prolungare il processo. «Non si tiene conto», ha ricordato Ollà, «di casi in cui ad esempio, per motivi sui quali l’ordinamento neppure ha motivo di sindacare, l’avvocato non è in condizioni di connettersi col proprio assistito in quel frammento di tempo disponibile, 45 giorni, per ricorrere in appello. Non si possono sanzionare implicitamente circostanze in cui l’imputato è irreperibile o lontano, e neppure impedire che l’appello sia proposto dal difensore nel proprio Foro di appartenenza, senza poter utilizzare la raccomandata e che sia allo stato disponibile il deposito telematico». Sono forzature che potrebbero risultare in conflitto con l’articolo 24 della Costituzione, in cui si sancisce il diritto inviolabile alla difesa in giudizio. Ma al di là della sopravvivenza di norme simili, è lo spirito stesso di alcune parti della legge a essere definito «sorprendente», e a «lasciare perplessi», come dice Ollà.

L’APPELLO DELL’UCPI AI “DEPUTATI- GIURISTI”

Ci sarà molto da lavorare, dunque, sul testo, nonostante il presidente della commissione Giustizia Mario Perantoni, del M5S, definisca «eccessivi» i «timori espressi dalle rappresentanze dell’avvocatura» per una riforma che «possa comprimere i diritti di difesa». Ma il punto è, come ricorda anche l’Unione Camere penali nel proprio comunicato, l’addio all’impostazione proposta a via Arenula insieme con l’Anm: «Se da un lato aumenta il limite edittale per poter accedere al patteggiamento, dall’altro si rimpolpa l’elenco delle ostatività, e la disciplina del giudizio abbreviato continua a impedire alla difesa l’individuazione di prove necessarie per la decisione». Le proposte «maturate in sede di consultazione», cioè al tavolo col ministro e l’Anm, hanno ricordato Rosso e Varano, sono «a disposizione» per raggiungere «l’obiettivo della ragionevole durata del processo». L’Ucpi fa appello «in particolare ai componenti giuristi della commissione Giustizia affinché, al di là dello schieramento politico di appartenenza, non consentano ulteriori menomazioni del sistema accusatorio». Sarebbe possibile, come spiegato ancora da Ollà, se si adottassero con coerenza, appunto, le innovazioni in materia di riti speciali: «Da una parte si innalza dea 5 a 8 anni la pena massima che può essere applicata col patteggiamento. Dall’altra però, in contraddizione con le ipotesi avanzate al tavolo tecnico, sono state previste preclusioni per molti reati. Se si arriva a un limite di 8 anni vuol dire, tenuto conto dello sconto di pena, consentire il patteggiamento per condotte potenzialmente punibili con 12 anni di carcere. È ovvio», fa notare Ollà, «che si tratti di fattispecie gravi. Escluderle a tavolino come ostative vanifica la prima parte dell’intervento. Solo se si esce da una logica che pare guardare più all’impatto mediatico e al consenso che alla deflazione e all’equilibrio del sistema, solo se si rinuncia a forzature come la scelta delle priorità in capo agli uffici giudiziari, si eviterà di ridurre la riforma a una mortificazione della difesa».