All’indomani dell’entrata in vigore delle misure a sostegno di reddito, occupazione e produzione del “Decreto Agosto” e mentre i numeri del contagio tornano a preoccupare, una spinosa questione impegna il Paese: la riapertura delle scuole del prossimo 14 settembre. Non è in ballo “soltanto” il diritto allo studio che, nel nostro ordinamento, occupa un posto rilevante nel bilanciamento dei valori costituzionali. La ripresa della didattica in presenza risponde anche ad istanze di welfare per le famiglie che vanno incontro a difficoltà di conciliazione vita- lavoro e soddisfa quel diritto allo sviluppo della personalità che ogni formazione sociale deve garantire.

Ma il leitmotiv dell’emergenza pandemica ci ha insegnato che il bilanciamento tra i valori non è cosa semplice e, qualunque sia la scelta del decisore politico, il margine di errore operativo è molto alto, ancor più quello di incongruenze giuridiche, specie nell’affastellamento delle “norme emergenziali' che poco si coordinano con l’ordinamento generale. E’ proprio la questione giuridica della responsabilità penale dei dirigenti scolastici, come di tutti gli altri datori di lavoro, per il contagio da Covid- 19, a destare timori. Non è l’equiparazione dell’infezione da Covid- 19 contratta sul lavoro ad infortunio, voluta dall’art. 42 del Decreto legge Cura Italia, a preoccupare poiché, come già chiarito dall'Inail, essa interessa solo l’ampliamento delle tutele indennitarie dell’Istituto.

A spaventare è piuttosto il rischio di una “deriva oggettivistica” della responsabilità penale - dei dirigenti scolastici quali datori di lavoro ai sensi del Testo Unico Sicurezza - a fronte di un rischio così multifattoriale come il Covid e in un contesto come la scuola nel quale l’elemento umano e relazionale, alla base del contagio, è più difficilmente contenibile, nonostante le misure prevenzionistiche dei protocolli anti- contagio.

Di questo delicato tema, in linea generale, ha iniziato ad occuparsi l’art. 29- bis del Decreto Liquidità precisando che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid- 19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste”. Non è questa la sede per approfondire le problematiche interpretative della norma ma, preso atto che la stessa non contempla una ipotesi di “scudo penale”, ci si chiede quanto essa possa giovare al dirigente scolastico in fase di riapertura delle scuole. Ciò tenuto conto che il 6 agosto il Ministero dell'Istruzione e le Parti Sociali hanno sottoscritto il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid- 19; un documento importante e necessario che però non esaurisce tutte le citate questioni, ponendo molta discrezionalità nelle mani del dirigente scolastico che resta titolare di una delicata posizione di garanzia. Ad ogni modo, pur volendo guardare alle ipotesi più virtuose di integrale ed impeccabile attuazione dei protocolli, la limitazione della responsabilità datoriale nei confronti di quali illeciti opererebbe? Di quelli perpetrati in danno del personale scolastico, o anche di quelli riguardanti gli studenti?

Infatti, se il personale scolastico, docente e non, in ogni caso rientra tra i soggetti tutelati ex art. 2087 del Codice Civile, non sempre lo è lo studente che è considerato lavoratore solo se coinvolto in percorsi di alternanza tra studio e lavoro o se sia allievo degli istituti di istruzione ed universitari o partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (art. 2, d. lgs. n. 81/ 2008).

Guardando poi all’assicurazione Inail, gli studenti, non essendo titolari di un rapporto di lavoro, non sono tutelati per tutti i rischi collegati alle finalità di apprendimento scolastico, ma soltanto per i rischi connessi allo svolgimento di una delle seguenti attività: esperienze tecnico- scientifiche; esercitazioni pratiche; esercitazioni di lavoro; attività di scienze motorie e sportive nella scuola primaria e attività di educazione fisica nella scuola secondaria; attività di alfabetizzazione informatica, se svolte con ausilio di macchine elettriche; attività di apprendimento di lingue straniere, se svolte con ausilio di macchine elettriche; viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. A queste categorie, si aggiunge quella degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, per gli eventi che si sono verificati nei periodi di apprendimento presso i luoghi di lavoro, nello svolgimento delle attività previste dal progetto di alternanza scuola- lavoro. Quindi, al di fuori delle ipotesi in cui lo studente sia equiparato al lavoratore, nei suoi confronti riemergerebbero in pieno le generali responsabilità civili e penali previste dal nostro ordinamento.

E’ così che l’emergenza, nel gettare l’ombra sul funzionamento di un’eccellenza del nostro Paese, quale appunto il sistema di istruzione e formazione che tanto contribuisce ad arricchire quel capitale umano e cognitivo alla base di uno sviluppo sostenibile dell’economia nel medio e nel lungo periodo, ben oltre la logica del mero sussidio che ben si attaglia alle politiche emergenziali di breve periodo, non solo riaccende i riflettori sulla definizione di un più chiaro perimetro della responsabilità penale del datore di lavoro in ambito prevenzionistico a fronte della emergenza di rischi ubiqui e trasversali, ma riapre un dibattito già positivamente affrontato dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL sulla estensione delle categorie degli assicurati contro gli infortuni e le malattie, tra cui, negli ordinamenti austriaco e tedesco ad esempio, già da tempo rientrano anche gli studenti tout court.

Ancora una volta dunque, il COVID- 19 fa vacillare l’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo delle tutele del nostro sistema: non solo delle tutele sociali, ma anche di quelle della iniziativa economica; entrambe evidentemente da ripensare sinergicamente e senza inutili manicheismi, affinché si possa indicare la giusta via da percorrere

Di Cesare Damiano, Consigliere d’Amministrazione Inail, già ministro del Lavoro e Maria Giovannone, professore in Diritto del Mercato del Lavoro, Università Roma Tre