L’articolo 75 Cost. disciplina la procedura con cui il primo ministro e i ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. Come prevede la disciplina vigente ( art. 96 Cost.), è necessaria in tal caso l’autorizzazione del Parlamento. Essa è richiesta anche dopo che tali soggetti siano cessati dalla carica. Secondo l’art. 95 della Costituzione, i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La responsabilità può essere politica, amministrativa e penale. Sarà dunque l’autorità giudiziaria a stabilire se lasciare esseri umani su una nave per giorni in condizioni disumane, privandoli della libertà personale, configuri il delitto di sequestro di persona. Pur non conoscendo gli atti, credo, in base ai fatti noti, il delitto possa sussistere.
Ritengo, tuttavia, che Matteo Salvini non sia l’unico autore del reato. Nel nostro codice penale esistono tre articoli, il 40 sul rapporto di causalità, il 41 sul concorso di cause, il 110 sul concorso di persone nel reato, che dovrebbero trovare applicazione in questo caso. Si configura, senza dubbio, il concorso di persone nel reato e si riferisce alle ipotesi in cui la commissione di un reato sia addebitabile a più soggetti.
In base al predetto assunto, risponde di un reato non solo chi l’ha materialmente commesso, ma chiunque abbia dato contributo causale, attivo od omissivo, alla sua realizzazione. Chiariamo meglio i termini della questione con riferimento agli articoli citati. Salvini impedisce che alcuni poveri migranti scendano a terra, costringendoli a restare per giorni nella nave, privandoli, di fatto, della loro libertà personale.
Di questo eventuale sequestro di persona risponde lui ( autore materiale), il suo diretto superiore, il Presidente del Consiglio dei Ministri ( concorrente) che avrebbe potuto e dovuto intervenire e non l’ha fatto ( art. 40c. p.) e il Governo che lo sosteneva ( art. 41 c. p.). E cosa avrebbero potuto fare? Sfiduciare Salvini. C’era un precedente simile accaduto a Filippo Mancuso, Ministro della Giustizia durante il Governo Dini, sfiduciato dalla sua maggioranza nel 1995. Ciò fu possibile allora, ed è ancor oggi fattibile, sulla base della riforma dell’epoca che estese la disciplina della sfiducia al Governo anche per le dimissioni di un singolo ministro.
Tenuto conto che a Salvini si contesta proprio un atto di Governo, ci domandiamo: il Presidente del Consiglio e i Ministri, essendo membri del Governo, non concorrono nel reato? Si paleserebbe addirittura l’ipotesi del concorso di persone nel reato proprio. Il potere del Ministro dell’Interno, sull’accesso ai porti, con pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, non mi sembra sia un potere esclusivo e assoluto adottabile contro la volontà del Governo cui egli appartiene. Se così fosse, saremmo dinanzi ad un’aberrazione morale, giuridica e costituzionale.
Per onestà intellettuale mi sembra corretto dire che se il Consiglio dei Ministri e il suo Presidente non condividevano le determinazioni adottate dal proprio Ministro dell’Interno, ritenendo addirittura sussistente la possibile rilevanza penale della sua condotta, o avrebbero dovuto costringere quest’ultimo a ritirarle, o pochi minuti dopo avrebbero dovuto sbatterlo fuori dal Governo. Il nostro codice penale stabilisce che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Politicamente sono sicuramente tutti colpevoli assieme al ministro Salvini, maggioranza, ministri e capo del Governo. Penalmente, vedremo come decideranno i giudici e in conformità a quali istituti. Da un’accusa così grave, tuttavia, qualora fosse esclusa l’intera compagine di Governo, si potrebbero palesare eventualmente gli estremi del “fumus persecutionis” con possibili presupposti per un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Su Salvini, per il quale è noto, non nutra simpatia, sparano proprio i suoi complici e mi pare davvero scandaloso che, proprio i suoi sodali al Governo che con lui hanno condiviso tutto, a distanza di un anno lo mandino a processo come se con lui non avessero condiviso nulla.
* Giurista, professore di diritto penale, associato al Rutgers Institute on Anti- Corruption Studies ( RIACS) di Newark ( USA) e ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.
Open arms, il capo leghista può aver commesso reati ma è difficile escludere responsabilità anche collegiali
L’articolo 75 Cost. disciplina la procedura con cui il primo ministro e i ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. Come prevede la disciplina vigente ( art. 96 Cost.), è necessaria in tal caso l’autorizzazione del Parlamento. Essa è richiesta anche dopo che tali soggetti siano cessati dalla carica. Secondo l’art. 95 della Costituzione, i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La responsabilità può essere politica, amministrativa e penale. Sarà dunque l’autorità giudiziaria a stabilire se lasciare esseri umani su una nave per giorni in condizioni disumane, privandoli della libertà personale, configuri il delitto di sequestro di persona. Pur non conoscendo gli atti, credo, in base ai fatti noti, il delitto possa sussistere.
Ritengo, tuttavia, che Matteo Salvini non sia l’unico autore del reato. Nel nostro codice penale esistono tre articoli, il 40 sul rapporto di causalità, il 41 sul concorso di cause, il 110 sul concorso di persone nel reato, che dovrebbero trovare applicazione in questo caso. Si configura, senza dubbio, il concorso di persone nel reato e si riferisce alle ipotesi in cui la commissione di un reato sia addebitabile a più soggetti.
In base al predetto assunto, risponde di un reato non solo chi l’ha materialmente commesso, ma chiunque abbia dato contributo causale, attivo od omissivo, alla sua realizzazione. Chiariamo meglio i termini della questione con riferimento agli articoli citati. Salvini impedisce che alcuni poveri migranti scendano a terra, costringendoli a restare per giorni nella nave, privandoli, di fatto, della loro libertà personale.
Di questo eventuale sequestro di persona risponde lui ( autore materiale), il suo diretto superiore, il Presidente del Consiglio dei Ministri ( concorrente) che avrebbe potuto e dovuto intervenire e non l’ha fatto ( art. 40c. p.) e il Governo che lo sosteneva ( art. 41 c. p.). E cosa avrebbero potuto fare? Sfiduciare Salvini. C’era un precedente simile accaduto a Filippo Mancuso, Ministro della Giustizia durante il Governo Dini, sfiduciato dalla sua maggioranza nel 1995. Ciò fu possibile allora, ed è ancor oggi fattibile, sulla base della riforma dell’epoca che estese la disciplina della sfiducia al Governo anche per le dimissioni di un singolo ministro.
Tenuto conto che a Salvini si contesta proprio un atto di Governo, ci domandiamo: il Presidente del Consiglio e i Ministri, essendo membri del Governo, non concorrono nel reato? Si paleserebbe addirittura l’ipotesi del concorso di persone nel reato proprio. Il potere del Ministro dell’Interno, sull’accesso ai porti, con pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, non mi sembra sia un potere esclusivo e assoluto adottabile contro la volontà del Governo cui egli appartiene. Se così fosse, saremmo dinanzi ad un’aberrazione morale, giuridica e costituzionale.
Per onestà intellettuale mi sembra corretto dire che se il Consiglio dei Ministri e il suo Presidente non condividevano le determinazioni adottate dal proprio Ministro dell’Interno, ritenendo addirittura sussistente la possibile rilevanza penale della sua condotta, o avrebbero dovuto costringere quest’ultimo a ritirarle, o pochi minuti dopo avrebbero dovuto sbatterlo fuori dal Governo. Il nostro codice penale stabilisce che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Politicamente sono sicuramente tutti colpevoli assieme al ministro Salvini, maggioranza, ministri e capo del Governo. Penalmente, vedremo come decideranno i giudici e in conformità a quali istituti. Da un’accusa così grave, tuttavia, qualora fosse esclusa l’intera compagine di Governo, si potrebbero palesare eventualmente gli estremi del “fumus persecutionis” con possibili presupposti per un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Su Salvini, per il quale è noto, non nutra simpatia, sparano proprio i suoi complici e mi pare davvero scandaloso che, proprio i suoi sodali al Governo che con lui hanno condiviso tutto, a distanza di un anno lo mandino a processo come se con lui non avessero condiviso nulla.
* Giurista, professore di diritto penale, associato al Rutgers Institute on Anti- Corruption Studies ( RIACS) di Newark ( USA) e ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.
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