Si comincia. Stiamo per vedere qualcosa di davvero nuovo nel processo amministrativo. Dimentichiamo per un attimo tutte le complicazioni: l’udienza telematica, da remoto, è un passo nel futuro. Passo imposto dalla necessità, e previsto per un periodo breve, fino al 31 luglio. Dopo, vi sarà il ritorno alla normalità, alle udienze in presenza. Ma l’udienza da remoto, se funzionerà, sarà lo stesso da accantonare “in blocco”?

Beninteso, sono considerazioni personali che riguardano il giudizio amministrativo, non altri settori. E, in qualche modo, essere un processo “di nicchia” consente di spingersi più avanti.

Anzitutto, cosa vuol dire che un’udienza funziona? E, ancora: a cosa serve un’udienza? Dal punto di vista dell’avvocato, serve per contrastare l’avversario e per convincere il giudice. Contrastare l’avversario vuol dire, essenzialmente, contraddire quanto già è stato scritto. È frequente doverlo fare in udienza: nel processo amministrativo, infatti, i termini sono uguali per tutti per produrre le difese scritte, alle quali si può rispondere - appunto - in udienza. A parte poi le cautelari, nelle quali è necessario quel confronto immediato e concreto che solo l’udienza può dare. Convincere il giudice, è l’obiettivo; e l’udienza consente un rapporto diretto con chi decide. Cioè con persone che operano secondo propri predefiniti schemi mentali, come è umano che sia. Dunque, si ha a che fare con dei pregiudizi logici, con dei “bias”: accade nei percorsi mentali di ciascuno di noi. Ma, se vi sono dei pregiudizi logici, l’udienza serve per verificarli e superarli ( ciò che richiede, ovviamente, un giudice disponibile a riguardare questioni e fatti).

Infine, l’udienza serve anche per l’avvocato che vi partecipa. Non per il suo compiacimento; ma per rispondere alla propria coscienza professionale, per sentire di aver fatto tutto ciò che poteva.

Ecco, se questi sono gli obbiettivi, perché l’udienza telematica dovrebbe essere, a priori, inadatta? Dobbiamo provare in concreto. Ma può anche essere che partecipare telematicamente a un’udienza consenta - ad esempio - non un minore, ma un maggior coinvolgimento. Magari avere contemporaneamente sullo schermo di un tablet il viso dei giudici e delle controparti significa renderli più vicini di quanto avvenga fisicamente. Magari consente un’attenzione diversa. E sarà solo sperimentando che capiremo cosa si perde davvero senza la presenza fisica, se le parole comunque vengono dette.

Dalla prospettiva del giudice: un’udienza serve per ripercorrere e inquadrare gli elementi utili, di regola già acquisiti con la lettura delle “carte”. E anche qui dobbiamo vedere in concreto. Un tema “clou” è la collegialità ( che è la regola nella giustizia amministrativa), da verificare nel suo funzionamento quando i giudici partecipano da remoto. C’è il ruolo del relatore: tutto passa attraverso di lui. E dunque è da capire come avvenga il rapporto con gli altri componenti del collegio. Come cioè possano tutti coordinarsi nel cercare insieme la soluzione. Un’importanza cruciale l’hanno le regole tecniche, da cui tutto dipende. La competenza a porle è fondamentale. Ma, in ogni caso, non si può prescindere dalla concertazione tra giudici e avvocati. Né può esserci una definizione di quelle regole da parte di chi non conosca nei dettagli il funzionamento del settore. Stabilire i minuti attribuiti agli interventi telematici in udienza, come è stato ora fatto con il Dpcs 134 ( per la cronaca, si va dai sette ai dieci minuti), può sembrare di secondario rilievo. Invece non lo è, perché si ha a che fare con la sostanza dell’attività defensionale svolta in questa modalità. Nella definizione delle regole tecniche, insomma, non può esserci nessuna unilateralità. Ed è positivo che la concertazione, all’inizio di questa nuova fase, vi sia effettivamente stata. I problemi non mancano. Il primo: dato che ogni cosa di un’udienza telematica passa attraverso la rete, ci sono profili di privacy e di sicurezza che devono essere affrontati con solida preparazione tecnica.

Problemi più specifici, ad esempio nei rapporti tra scritto e parlato. In particolare, tra le nuove difese scritte ora introdotte in via emergenziale – le brevi note, le note d’udienza – e la discussione da remoto in udienza. Le norme, sul punto, non sono coordinate. E se qualcosa di questo sistema dovesse restare, andrebbero riscritte.

O, in prospettiva, il rapporto tra presenza “fisica” e presenza telematica. È pensabile la discussione tra un difensore presente fisicamente e uno presente telematicamente? E un collegio fatto insieme da giudici presenti in sede e giudici collegati telematicamente? Quali disparità si creerebbero? Sarebbero accettabili? Non ne ho idea, ma non mi sento di escludere neanche tali sviluppi.

La conclusione è tutta qui: con ogni cautela, se qualcosa funziona, e può essere una possibilità in più, il discorso non dovrebbe essere chiuso a priori.

* presidente Associazione veneta avvocati amministrativisti – consigliere Unaa