La sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Quantitative Easing di qualche giorno fa è stata immediatamente ' piegata' alle rispettive ragioni di ' guelfi' e ' ghibellini' della disputa in atto sul destino dell'Unione europea. E come sempre accade quando la faziosità prevale sulla lettura serena degli avvenimenti diventa difficile cogliere il senso pieno della realtà. Proviamo a ricapitolare l'argomento con un taglio volutamente ' schematizzante', non per rinunzia alla complessità del ragionamento, che pure non può mancare quando il tema è così delicato e controverso, ma come ossequio alla chiarezza troppo offuscata di questi tempi da ipocrite ed appunto faziose ricostruzioni. Sicché procediamo per quesiti. Il primo è: è vero che la Corte tedesca con la pronunzia ha inteso ' ribellarsi' alla primazia del diritto europeo? Se l'idea è di un rifiuto della supremazia gerarchica alla fonte europea, come espressione di un più generale disagio verso il processo di unificazione europea, la risposta è certamente negativa. La Corte costituzionale tedesca, che - giova ricordarlo ai lettori superficiali - , a differenza della nostra, può essere direttamente adita dai cittadini sulle questioni di propria competenza, ha inteso fornire risposta ad un ricorrente che si doleva delle ricadute interne della disciplina della BCE sul meccanismo ' incriminato'. In tale ambito - e soltanto rispetto ad esso - la Corte ha svolto correttamente il proprio compito, respingendo il ricorso, ma al contempo imponendo a Governo e Parlamento tedeschi, propri interlocutori naturali, di monitorare, con contatti con BCE, la questione per acquisire gli elementi utili a dare conto della scelta del Quantitative Easing. In realtà, come è stato scritto con acutezza, alla pronunzia del 5 maggio non manca un impianto ' ideologico', che è quello che dagli anni ' 90, con coerenza, la corte di Karlsruhe persegue, cioè il contrasto all'idea della natura sovranazionale dell'Unione Europea e la riaffermazione del mero carattere interstatale del processo di unificazione. Secondo quesito: la pronunzia non ha alcun significato rispetto al dibattito in corso sul MES e non giustifica preoccupazioni sul destino dell'Europa? Anche in questo caso una risposta seria deve essere ispirata ad equilibrio. La sentenza, ovviamente, non ha un'incidenza immediata sulle decisioni relativi agli interventi ed aiuti finanziari collegati alla crisi determinata dalla pandemia. Ma il punto di vista della Corte, si è detto, figlio di un disegno coerente e consolidato, va effettivamente tenuto presente. Di tutto si possono accusare i tedeschi meno che alla loro tradizione faccia difetto una visione logica e consequenziale, vorrei dire, sillogistica, dei problemi e dei fenomeni. Anzi, probabilmente il rigore ricostruttivo, di cui tanta traccia si rinviene nella storia della filosofia e del diritto della Germania, è il più straordinario punto di forza e, al contempo, di debolezza, della loro esperienza. Moltissimi anni fa un mio maestro accademico ad Amburgo, al rientro dopo una cena in una città del tutto deserta, mi fermò ad un semaforo, dove stavo attraversando - da latino- meridionale - con il rosso pedonale, considerata l'assenza di auto in transito ' per chilometri'. Mi spiegò che l'adempimento della regola, nell'indifferenza delle circostanze concrete, è ciò che ha reso possibile che la Germania diventasse, nel secondo Dopoguerra, una delle principali potenze commerciali; ma il medesimo modello logico della ' catena di comando' aveva trascinato il Paese nell'abisso e nell'orrore del secondo conflitto mondiale. Fuor di metafora, la Corte tedesca, e non da oggi, segnala una questione seria: se la premessa è che tutto il processo di unificazione europea si è svolto su base di rapporti tra Stati, tant'è che il modello costruttivo è stato il meccanismo dei Trattati, non è coerente che decisioni - legislative, giudiziarie - assunte in sede europea abbiano un'indiscriminata ricaduta nella vita dei privati cittadini dei singoli Stati; sì, perché la categoria dell'interstatuale va tenuta distinta da quella del ' sovranazionale'. La prima presuppone una relazione per step e per settori, la seconda si fonda sul riconoscimento di un'autorità superiore al singolo Stato, tale riconosciuta sulla base di una tavola di valori condivisi ed in seguito ad una legittimazione democratica di fondo. Battere le mani alla Corte tedesca o, all'opposto, cercare di ridimensionarne la portata dell'intervento significa non aver capito nulla o essere in malafede. Finché non si passa alla Fase 2, questa volta dell'Europa unita, ovvero non si realizza L'Unione Europea come entità superiore ai singoli Stati, non più aderenti, ma componenti, potrebbero aver ragione perfino tedeschi od olandesi a chiedersi perché si dovrebbero finanziare ' a fondo perduto' alcuni Stati membri. E francamente neppure ha molto senso l'evocazione retorica dei valori della solidale appartenenza: se non si sono creati, in legittima condivisione, e coltivati nelle prassi della società e del diritto, non se ne può invocare oggi la rilevanza. Insomma, il solo grazie che si può rendere alla Corte Costituzionale tedesca è per la segnalazione, magari con una certa ' grossolanità' teutonica, del momento di non ritorno. Anche perché non è il sovranismo da strada o da bar a preoccupare ma quello che incomincia a rivestirsi di contenuti tecnici. Chi spera nell'Europa dei popoli, tale perché frutto di una civitas europea, non può girare la faccia dall'altra parte. Ordinario di Diritto privato Università di Salerno