È difficile spiegare. In questo periodo, come dice il professor Francesco Volpe, nella giustizia amministrativa forse ci sono stati più riti emergenziali che cause.

Si perde in effetti il conto delle fasi attraversate. E solo gli amanti del genere potrebbero apprezzare il gioco un po’ perverso dell’incastro fra le specifiche disposizioni poste dal decreto legge 18, convertito con la legge 27, ma nel frattempo modificato dal decreto legge 23 ( ancora da convertire), e poi ulteriormente modificato, il giorno dopo la sua conversione, dal decreto legge 28. Si può però dire che una fase del processo amministrativo, che doveva chiudersi il 30 giugno, si chiude ora anticipatamente al 30 maggio ( ma maggio non ne ha 31?). Dopo si entra in una fase nuova, che durerà almeno fino al 31 luglio, ma probabilmente di più ( non ci credono in molti, né al pieno ritorno alla normalità per quella data, né alla voglia di ricambiare tutto in agosto). Al centro di questo passaggio tra fasi e discipline c’è una questione: se sia possibile o no per il difensore partecipare alle udienze, sia cautelari che di merito. Questione attorno a cui giostrano altre relative a note d’udienza, termini e complicazioni varie).

Il problema è nato quando, con il decreto 18 ( del 17 marzo), è stata radicalmente esclusa la possibilità della partecipazione del difensore all’udienza nel giudizio amministrativo. Nessuna discussione, né fisica, né da remoto: l’udienza è una cosa per soli giudici. Non va bene. È evidente, e come tale è stata criticata sia dall’avvocatura sia da molte voci della stessa giustizia amministrativa. Ora, con il decreto 28 del 30 aprile, ritorna la possibilità della discussione in udienza in forma solo telematica - per le udienze successive al 30 maggio. Ritorna, a condizione che l'udienza sia preventivamente e congiuntamente richiesta dalle parti; o che il presidente del collegio ritenga comunque di ammetterla ( tenendo conto anche delle risorse assegnate agli uffici). Meglio di prima, certo. Ma con qualche valutazione da fare. Ad esempio: può il presidente privare il collegio - cui spetta la decisione - della possibilità di ricavare elementi di giudizio da una discussione in udienza? C'è da sperare in una certa larghezza delle valutazioni presidenziali sull’ammissione della discussione, almeno nei casi in cui sia richiesta da una parte soltanto. E c’è da confidare nella disponibilità dell’avvocatura a non opporsi alla richiesta di discussione in udienza, a evitare che la possibilità ora prevista non venga vanificata.

C’è pure un problema di termini entro cui la richiesta di discussione deve essere formulata. In sintesi, posso trovarmi a dover chiedere di discutere quando ancora non conosco le difese di controparte ( e ciò sia per le udienze di merito che, ancor di più, per quelle cautelari). E anche qui c’è da sperare che tali termini non siano considerati invalicabili, anche grazie al potere che ha il presidente del collegio di disporre comunque la discussione. Infine, c’è la complessa problematica tecnica di individuazione delle regole dell’udienza da remoto. Sul punto è ora previsto che la disciplina sia posta da un decreto del presidente del Consiglio di Stato. Ma è evidente che la definizione di regole così importanti nello svolgimento delle attività processuali non può fare a meno del concorso di coloro che ne sono destinatari. Può sembrare che siano questioni di dettaglio in un processo periferico. Non è così.

La discussione in udienza è importante anche nella giustizia amministrativa. Nella quale, anche strutturalmente, l’udienza ha una collocazione strategica: all’inizio, come momento cautelare ( e come primo momento in cui impostare la causa nel rapporto con il collegio); e come momento finale, spesso l’unico in cui confrontarsi con le controparti alla presenza del giudice. Ciò ha che fare con il necessario riequilibrio, nel processo, di posizioni che, fuori dal processo, sono profondamente diverse ( essendo almeno una delle parti portatrice di un interesse pubblico). E infine, come ben diceva la presidente del Cnf Maria Masi al convegno che abbiamo organizzato il 30 aprile sul tema, al di là delle diversità tra giurisdizioni c’è, nell’avvocatura un “comune sentire” sulla importanza dell’udienza. Nella giustizia amministrativa non tutte le cause hanno in concreto bisogno di terminare con una discussione finale. Ma deve essere assicurata la possibilità che quella discussione ci sia. Perché l’esporre e il contraddire in udienza hanno a che fare con la possibilità di un confronto diretto tra le posizioni, per una loro comparazione davanti al giudice molto più immediata di quella consentita della produzione degli atti scritti. Si tratta di garantire una dialettica, una possibilità di interazione tra gli attori del processo, che non può essere soppressa. Sullo sfondo c’è il tema forse più importante di tutti. Quello della natura emergenziale o, invece, permanente, delle modifiche processuali cui per necessità ora dobbiamo mettere mano. Stiamo ragionando dell’emergenza o del futuro? Insomma: resterà la possibilità dell’udienza da remoto a fianco di quella “in presenza”? E in ipotesi come potranno coordinarsi tra loro? Nessuno è in grado di dirlo, anche perché non sappiamo quanto durerà il superamento dell’emergenza. Tutto ciò che si può dire è che dobbiamo ragionare insieme e, conseguentemente, sperimentare insieme per vedere cosa funziona e come funziona.

* presidente Associazione veneta avvocati amministrativisti – consigliere Unaa