«Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dellindennità di cui allarticolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro». Così nella bozza del dl maggio. «A tal fine - si legge nella bozza - il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nellesercizio dellattività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare allInps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. LInps comunica allAgenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato lautocertificazione per la verifica dei requisiti. LAgenzia delle entrate comunica allInps lesito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti».