- "Nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato con decorrenza dal 1 maggio, la nuova disciplina delle intercettazioni apportando molte modifiche alle norme introdotte nella precedente legislatura, ma mai entrate in vigore. Vi sono state e vi sono infuocate polemiche, dato che in questa materia entrano in gioco la tutela della riservatezza, il diritto dello Stato di sanzionare gli autori del reato (e quindi le esigenze delle indagini), il diritto di difesa, anche delle vittime e, infine, la libertà di espressione del pensiero e di informazione. Si tratta di beni di fondamentale importanza, tutti costituzionalmente tutelati, ma in qualche modo in conflitto tra loro e spetta al legislatore trovare un punto di equilibrio tra essi". Inizia così il un lungo intervento su "La Stampa" di Giuseppe Pignatone, già capo della Procura della capitale, voluto dal Papa come presidente del suo Tribunale, esaminando alcuni aspetti "di una disciplina estremamente complessa". " Sul diritto di difesa - sottolinea Pignatone- la nuova legge fa registrare un miglioramento significativo. Sono state infatti modificate le norme che, come a suo tempo concordemente evidenziato da magistratura e avvocatura, limitavano o rendevano estremamente difficoltosa la conoscenza degli atti da parte del difensore". "La moderna tecnologia - evidenzia - consente di registrare, con appositi software, non solo le conversazioni telefoniche, la posta elettronica e altre forme di comunicazione, ma anche tutto ciò che viene detto nel luogo in cui il cellulare o altro device informatico intercettato si trova. Si tratta dunque di uno strumento di eccezionale invasività che rischia di azzerare la privacy dei soggetti coinvolti ma che, proprio per questo, può essere estremamente utile alle indagini. Spetta al legislatore fissare il punto di equilibrio fra le due esigenze." "La legge appena approvata ha fatto una scelta netta, confermando e ampliando la possibilità di utilizzare il trojan per una vasta gamma di reati, compresi quelli contro la pubblica amministrazione. Una scelta contestata da una parte delle forze parlamentari e dalle Camere Penali, che ritengono eccessivo e ingiustificato il sacrificio della riservatezza del singolo cittadino, che può anche essere estraneo alle indagini. Secondo Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia della Camera, invece, i dubbi sull'uso del trojan ''sarebbero fondati in una società diversa dalla nostra, diciamo in una Italia ideale dove la corruzione fosse un accidente. Ma non è così: il nostro Paese è da troppi anni nella morsa della illegalità''. Come si vede, una contrapposizione frontale". "Un progresso,- secondo Pignatone - è anche l'attribuzione al pubblico ministero del compito di vigilare perché non vengano trascritte ''espressioni lesive della reputazione delle persone o che riguardano dati personali definiti sensibili, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini''. Una previsione coerente con il sistema processuale - secondo cui spetta al p.m., con le sue prerogative di indipendenza, la conduzione delle indagini - cui corrisponde anche una chiara attribuzione di responsabilità. Direi, anzi, che questo è uno dei punti chiave della nuova normativa, che contiene un messaggio forte alle Procure (e, prima ancora, alla polizia giudiziaria) perché procedano con il massimo scrupolo e la maggiore attenzione possibile alla selezione delle conversazioni da trascrivere". "Peraltro - evidenzia - questa necessità era stata già avvertita da alcune importanti Procure, che già nel 2015 avevano adottato misure a tutela della riservatezza, specialmente quella dei terzi coinvolti occasionalmente nelle indagini, con l'emanazione di specifiche circolari, poi recepite in una direttiva del Csm ed espressamente richiamate nei lavori preparatori della legge del 2017. L'auspicio da tutti condiviso è che non si ritrovino più negli atti depositati le notizie ''non rilevanti'', il mero gossip (o peggio), perché non sarà stato trascritto o perché resterà nell'archivio riservato. Questo, io credo, è un risultato concretamente raggiungibile". Per quanto riguarda la rilevanza Pignatone ritiene "necessaria una precisazione. Il concetto di rilevanza varia da caso a caso (una relazione sentimentale può essere la causale di un omicidio) e soprattutto matura nel tempo. L'esperienza insegna che all'inizio di un'indagine, specie se complessa, la polizia giudiziaria e il p.m. hanno un'idea non precisa di ciò che è rilevante e di ciò che non lo è. Tale idea si definirà nel tempo, ma intanto molte notizie - che a posteriori potrebbero risultare o apparire irrilevanti - dovranno essere inserite negli atti e diventeranno note al momento del deposito". "Va inoltre tenuto presente che il concetto processuale di "rilevanza" non sempre coincide con la comune accezione di questo termine: può presentare un perimetro ridotto, perché ciò che conta ai fini di un giudizio politico o morale può non rilevare per le indagini; oppure assumere un significato più ampio, perché nelle indagini di mafia, di terrorismo, di grande corruzione o di gravi reati economici, sono importanti - anzi importantissimi - i rapporti, le relazioni, e persino i semplici contatti intrecciati dal soggetto sotto controllo. Proprio per questo potrà accadere anche dopo il 1° maggio di leggere - perché ritenute utili al processo - almeno il 90% delle intercettazioni più famose degli anni passati, anche se nel fuoco delle polemiche di questi mesi, alcuni giornali hanno titolato ''Quello che non leggerete più". "Non ci sono, invece, mutamenti significativi sulla divulgazione mediatica dei risultati delle indagini e delle intercettazioni in particolare - sottolinea il presidente del Tribunale del Vaticano - È esperienza consolidata che il momento di maggiore diffusione informativa è quello che segue l'esecuzione delle misure cautelari, quando copia degli atti inviati dalla Procura al gip per ottenerne il provvedimento deve essere messa immediatamente a disposizione dei difensori. A evitare equivoci, non intendo sostenere che la fonte dei media siano i legali degli imputati, ma solo rilevare due dati di fatto: nello stesso momento in cui gli atti vengono consegnati ai difensori, cade il segreto ex art. 329 c.p.; inoltre si moltiplicano le persone a conoscenza delle informazioni, il che rende di fatto impossibile identificare da chi "attingano" i giornalisti". "Su questo punto, la nuova legge non prevede modifiche della disciplina attuale e, anzi, autorizza la pubblicazione dell'ordinanza cautelare del Gip. Certo, l'art. 114 c.p.p. rinnovato vieta, come già in precedenza, la pubblicazione degli atti, e quindi delle intercettazioni in essi contenute: ma si tratta di una norma che tradisce la cattiva coscienza (se non l'impotenza) del legislatore che - forse anche per timore di violare il principio costituzionale della libertà di stampa - non ha ritenuto di prevedere sanzioni efficaci, anche di carattere economico, per giornalisti, direttori, editori. L'unica sanzione è rimasta quella prevista dall'art. 684 c.p., che consente l'estinzione del reato con il pagamento di poche decine di euro. È quindi ragionevole prevedere che continueremo a leggere atti di cui l'art. 114 vieta la pubblicazione". "Dal quadro così sommariamente delineato - conclude Pignatone- emerge che ai fini del rafforzamento della tutela della privacy è decisiva la necessità di un'accurata selezione del materiale da trascrivere e la corretta comprensione del concetto di rilevanza. È una sfida che richiede nuove risorse, di personale e tecnologia, e che investe in primo luogo le Procure, gli Uffici g.i.p. e la polizia giudiziaria, chiamati a farvi fronte compiendo uno sforzo ulteriore per non sacrificare le esigenze, quantitative e qualitative, delle indagini. Un sacrificio che il legislatore non vuole e che i cittadini, io credo, non accetterebbero".