Entro il prossimo 29 febbraio dovrà essere convertito il decreto legge n. 161 del 2019 con cui il governo ha profondamente rivisto la legge del 2017 sulle intercettazioni telefoniche. Il testo cancella molte delle disposizioni volute dall’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando. In particolare, “riaffida” al pm la selezione delle intercettazioni che interessano le indagini, eliminando la valutazione discrezionale della pg chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare. Il pm tornerà dunque a vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali sensibili, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Viene eliminato, poi, il divieto di trascrizione, stabilendo che le registrazioni inutilizzabili o manifestamente irrilevanti, al pari di quelle relative ai dati sensibili, se non necessarie alle indagini, restino custodite in archivio, a seguito del procedimento di stralcio. Sono ripristinate le procedure di ascolto e acquisizione di copia da parte dei difensori, imponendo al pm, ove non abbia proceduto al deposito in precedenza, una volta concluse le indagini preliminari, di indicare le intercettazioni ritenute rilevanti ai fini del procedimento, con interlocuzione con la difesa e, in caso di contrasto di vedute, con un intervento del giudice per la selezione del materiale.

A tal proposito, l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari dovrà contenere anche l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica le intercettazioni, con la possibilità, dunque, di ascoltarle ed estrarne copia. Il difensore avrà 20 giorni di tempo per depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui vuole chiedere copia. Su tale istanza provvederà con decreto motivato il pm. Diversi i punti controversi, evidenziati durante le audizioni di questi giorni in Parlamento.

Per il Consiglio nazionale forense, rappresentato dall’avvocata Giovanna Ollà, criticità permangono circa le «intercettazioni dei colloqui tra avvocato/ difensore e cliente/ assistito» e sull' indiscriminato «utilizzo di captatori informatici». A tal proposito, «se appare apprezzabile lo sforzo di rafforzare il divieto», questo «continua a essere non effettivo: le conversazioni fra l’avvocato e il suo assistito, restano inutilizzabili ma in realtà la pubblica accusa potrà continuare ad acquisire, con la possibilità per i meno corretti - di ascoltarle comunque, e di svelare in modo indebito la strategia difensiva». Sul ricorso al captatore informatico, il cd trojan «va rilevato il carattere estremamente invasivo, che sconsiglia nettamente di estenderne l’utilizzo», dovendo essere sottoposto «a limiti chiari e precisi tale da poter essere previsto, e conseguentemente autorizzato, solo in presenza di un consistente numero di gravi indizi ed escludendo in radice che possa esserne consentito l’uso per la ricerca a strascico di eventuali reati ulteriori e diversi rispetto a quelli per cui si procede». Su questo la vicenda Palamara insegna. Altro aspetto dubbio, l’estensione della più afflittiva disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di corruzione del pubblico ufficiale per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni anche ai delitti di corruzione dell’incaricato di pubblico servizio.

Si segnala che, in base al nuovo articolo 270, comma 1- bis, le intercettazioni tra presenti captate in via informatica potranno essere utilizzate in indagini riguardanti delitti diversi da quelli per cui si procede. Fra le proposte del Cnf, «rafforzare l’effettività del divieto di intercettazione - con ogni mezzo - delle comunicazioni e delle conversazioni tra avvocato e cliente, ad esempio imponendo l’immediata interruzione dell’intercettazione ( spegnimento dei sistemi informatici utilizzati) o della captazione ( spegnimento del dispositivo elettronico portatile) e, ove ciò non avvenga, la loro immediata distruzione, ad opera degli stessi soggetti delegati alle operazioni, al fine di evitare ab origine che anche solo le tracce delle suddette comunicazioni entrino in ogni forma, e seppur provvisoriamente, nel fascicolo del procedimento».