L'applicazione retroattiva della legge "Spazzacorrotti" è illegittima. A stabilirlo oggi la Corte costituzionale, che ha esaminato le censure sollevate da numerosi giudici sulla retroattività della legge 9 gennaio 2019 numero 3, che ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dallarticolo 4 bis dellOrdinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione. In particolare, è stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca lapplicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dellentrata in vigore della "Spazzacorrotti". «La Corte costituzionale ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente - si legge in una nota dell'ufficio stampa della Consulta - e che questo principio è stato sinora seguito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla legge numero 3 del 2019. La Corte ha dichiarato che questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dellordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna. Secondo la Corte, infatti, lapplicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dallarticolo 25, secondo comma, della Costituzione».