Nel governo precedente, la Lega aveva lanciato una proposta di legge – firmata da tutti i deputati del Carroccio che erano della Commissione Giustizia alla Camera – nella quale si prevede, tra le altre misure, l’abbassamento del limite dell’imputabilità dei minori da 14 a 12 anni. Inoltre la Lega suggeriva, nel testo, di escludere le premialità previste per i reati compiuti dai minori se c’è l’aggravante dell’associazione. «Un minore di 12 anni di oggi – aveva spiegato uno dei firmatari del progetto di legge – è diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Bisogna aggiornare il codice e considerare la realtà». In realtà, anche nel programma originario dei 5stelle, precisamente nel capitolo dedicato alla giustizia, i grillini hanno proposto nero su bianco proprio l’abbassamento della soglia di punibilità a 12 anni, «visto l’aumento della capacità – si legge nel testo – e della maturità dei ragazzini che alle volte commettono consapevolmente reati molto gravi». Il pericolo, per ora, è scampato. Il tema è stato affrontato ora dal Comitato Onu sui diritti del fanciullo, l’organo che si occupa del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 numero 176. Recentemente ha presentato le Osservazioni generali sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile. Il testo approvato a settembre sostituisce il numero 10 del 2007 e tiene conto degli sviluppi, anche giurisprudenziali, sul tema. Nello specifico, suscita allarme nel Comitato proprio l’abbassamento dell’età per la responsabilità penale. Nel testo approvato si legge che ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, della Convenzione, gli Stati sono tenuti a stabilire l’età minima di responsabilità penale, ma l'articolo non specifica l'età. Spiega che oltre 50 nazioni hanno aumentato l'età minima dopo la ratifica della Convenzione e che l'età minima più comune di responsabilità penale a livello internazionale è 14 anni. Tuttavia, le relazioni presentate dagli Stati indicano che alcuni di essi mantengono un livello inaccettabile a proposito dell’età minima di responsabilità penale.

Il Comitato dell’Onu sottolinea che diversi studi sullo sviluppo del bambino e delle neuroscienze indicano che la maturità e la capacità di ragionamento astratto sono ancora in evoluzione nei bambini dai 12 ai 13 anni, a causa del fatto che la loro corteccia frontale è ancora in via di sviluppo. Pertanto, non possono essere ancora in grado di percepire l'impatto delle loro azioni o comprendere i procedimenti penali. Gli Stati, quindi, sono incoraggiati a prendere nota delle recenti scoperte scientifiche e aumentare l’età minima di punibilità ad almeno 14 anni. Inoltre, gli studi dello sviluppo e delle neuroscienze indicano che il cervello degli adolescenti continua a maturare, influenzando alcuni tipi di processi decisionali. Per questo motivo, il Comitato dell’Onu loda quei Paesi che hanno un'età minima di punibilità a 15 o 16 anni. Ampio spazio, dopo un esame della situazione dell’età di imputabilità dei minorenni, è dedicato alle garanzie processuali, alla formazione del personale giudiziario chiamato ad occuparsi dei minori, alle modalità di applicazione delle pene. Un principio generale – ha osservato il Comitato – è lo svolgimento dei processi a porte chiuse, con la previsione di eccezioni in pochi casi, fissati per legge. Questo vale anche nel momento in cui si pronuncia il verdetto che, se reso in pubblico, non deve mai condurre a svelare l’identità del minore. Attualmente, in Italia, il minore di anni 14 non è imputabile penalmente. Tuttavia, se viene riconosciuto socialmente pericoloso possono essere previste delle misure di sicurezza che non costituiscono una pena e quindi si applica l’istituto della libertà vigilata o il ricovero in riformatorio. Prima del compimento di tale età, è possibile sottoporre il bambino o ragazzino al cosiddetto processo di sicurezza, finalizzato all’applicazione di una misura di sicurezza, vale a dire una misura applicata dal giudice minorile che è limitativa della libertà personale e che può essere di due tipi: libertà vigilata e collocamento in comunità.