Potrebbe essere in parte incostituzionale la norma che regolamenta i processi penali davanti al giudice di pace. A sollevare la questione l’avvocato di un imputato in un procedimento per lesioni personali, che ha contestato la mancata previsione della presenza dell’indagato o dell’avvocato nell’opposizione alla richiesta di archiviazione.

Secondo il legale Francesco Colonna Venisti, tale norma violerebbe almeno tre articoli della Costituzione, il 3, il 24 e il 111: «Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge», «la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti».

A pronunciarsi, ora, dovrà essere la Consulta, alla quale un giudice di pace di Bari, Loreto Domenico De Stefano, ha trasmesso gli atti, accogliendo l'eccezione di Colonna Venisti. La vicenda nasce da una presunta aggressione, avvenuta tre anni fa, ad un bidello di una scuola di Bitonto da parte di un avvocato, intervenuto stando alla denuncia - in difesa della madre, dipendente dell'istituto scolastico.

L'avvocato ha a sua volta denunciato il bidello che risulta attualmente indagato per lesioni. Nei confronti dell'avvocato, invece, la Procura aveva chiesto l'archiviazione.

La parte offesa aveva proposto opposizione e il giudice ha disposto l'imputazione coatta, senza che l'indagato fosse convocato per difendersi, in quanto non previsto dalla norma, diversamente da quanto avviene nei procedimenti di competenza del giudice ordinario, dove l'opposizione viene discussa nel contraddittorio tra le parti.

Il giudice di pace parla di «contrasto con il principio di giusto processo», spiegando che «la rilevanza della questione di legittimità costituzionale deriva» proprio dal «non aver consentito all'indagato la formulazione delle proprie ragioni e difese rispetto alla posizione della parte offesa», violando gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione».