Due recentissimi esempi provenienti da realtà e sistemi giuridici profondamente diversi – quello anglosassone del Regno Unito e quello di tradizione europea/ continentale della Spagna – dimostrano il fondamentale ruolo di garanzia e di equilibrio svolto dalle Corti costituzionali o da organo equivalenti, quali le Corti supreme, a tutela del corretto funzionamento dei rapporti tra i poteri dello Stato o tout court della difesa della democrazia. In Gran Bretagna il governo ha chiesto la sospensione dei lavori parlamentari sino all’esito della Brexit, ma la Corte Suprema di quel Paese ha dichiarato illegittima la richiesta in quanto lesiva delle facoltà del Parlamento di svolgere le sue funzioni istituzionali.

In Spagna la Corte Suprema ha approvato all’unanimità la richiesta di esumare i resti di Francisco Franco dal monumento della Valle dei Caduti, fatto costruire da Franco tra il 1940 e il 1958 ricorrendo al lavoro dei detenuti politici, ove erano custoditi i resti di migliaia di vittime dei due schieramenti della guerra civile 1936- 1939. Il governo spagnolo ha sottolineato che si tratta di una grande vittoria della democrazia in quanto la salma dell’ex dittatore in quel luogo costituiva “una mancanza di rispetto e di pace per le vittime che vi sono sepolte”.

Ecco allora che in due situazioni apparentemente scollegate tra loro entra in funzione un particolare organo giudiziario, che proprio per la sua composizione e le sue funzioni può intervenire quale garante e tutore dei valori della democrazia. Vediamo allora più da vicino quali sono le caratteristiche della nostra Corte costituzionale e perché nel corso della sua ormai lunga attività – a partire dal 1956 – ha svolto funzioni così importanti nella storia italiana.

La funzione di garanzia super partes è in primo luogo assicurata dalla composizione voluta dalla stessa Costituzione: i quindici membri sono designati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza qualificata dei due terzi nei primi due scrutini e dei tre quinti nei successivi; per un terzo dalle alte magistrature ordinaria e amministrative ( tre dalla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti).

La pluralità degli organi chiamati a nominare i giudici costituzionali è di per sé garanzia di una equilibrata rappresentanza delle varie competenze tecnico giuridiche necessarie al buon funzionamento della Corte; il Presidente della Repubblica può infine intervenire per garantire il pluralismo ideologico e in senso lato politico dei suoi componenti. Sono queste le ragioni per cui la Corte è sempre stata in grado di intervenire al di sopra dei condizionamenti delle varie forze politiche.

Sin dalla sua prima sentenza n. 1 del 1956, quando, andando in contrario avviso alla posizione della Cassazione, ha affermato che la Corte poteva prendere in esame la legittimità costituzionale di tutte le leggi ordinarie, anche quelle entrate in vigore prima della Costituzione, aprendo così la strada alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legislazione fascista.

Ha avuto così inizio la lunga marcia della Corte costituzionale, che colmando i ritardi e le lacune del Parlamento, ha mano a mano smantellato l’impianto legislativo ereditato dal fascismo ed ha poi resistito ai tentativi di vanificare importanti conquiste legislative – dalla legge sul divorzio a quella sull’interruzione volontaria della gravidanza – dichiarando infondate le relative questioni di legittimità costituzionale.

In più occasioni è stata poi la stessa Corte a stimolare il legislatore ad affrontare temi sino ad allora trascurati, dal servizio pubblico televisivo al segreto dei giornalisti sulle fonti delle informazioni, preavvisando il Parlamento del rischio di creare pericolosi vuoti legislativi. Ed ancora una volta proprio in questi giorni la Corte è chiamata a decidere delicatissime questioni in tema di eutanasia e di suicidio assistito.