I magistrati di sorveglianza emanano provvedimenti e se sono positivi per i detenuti l’amministrazione penitenziaria non esegue. Questo accade soprattutto quando si tratta dei diritti dei detenuti reclusi al 41 bis. Parliamo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che si palesa ogni volta, tanto che la Corte costituzionale, nel passato, si è dovuta pronunciare stabilendo che l’amministrazione penitenziaria è obbligata ad eseguire i provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza a tutela dei diritti dei detenuti.

Si tratta della sentenza del 7 giugno del 2013, riguardante la vicenda di un detenuto sottoposto nel carcere romano di Rebibbia nuovo complesso al regime del 41 bis, il quale aveva proposto, a norma degli articoli 35 e 69 dell’ordinamento penitenziario, un reclamo innanzi al magistrato di sorveglianza, prospettando l’intervenuta lesione del proprio diritto all’informazione per effetto del provvedimento del competente Direttore generale del ministero della Giustizia, con il quale era stata sancita per i reclusi nel regime di cui sopra la preclusione della visione dei programmi irradiati dalle emittenti “Rai Sport” e “Rai Storia”.

Il magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo, ma l’amministrazione penitenziaria aveva deciso la via della non applicazione. La storia si ripete puntualmente fino ai giorni nostri. Ora un nuovo caso sarà sottoposto alla corte costituzionale. Il detenuto al 41 bis Alessio Attanasio, tramite il suo avvocato Maria Teresa Pintus, aveva mandato un reclamo al magistrato di sorveglianza di Perugia, il quale l’ha accolto. Ma l’amministrazione penitenziaria ha rifiutato di dare esecuzione al provvedimento autorizzativo e ciò, secondo il tribunale di sorveglianza, viola palesemente le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

Per questo il magistrato di sorveglianza ha ritenuto necessario demandare al giudizio della Corte costituzionale la risoluzione del relativo conflitto di attribuzione. Quindi, ora, la Corte dovrà nuovamente pronunciarsi su un singolo caso che riguarda l’evidente negazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti.

Un caso, come detto, che puntualmente si ripete. Ma che fu stigmatizzato dalla famosa sentenza Torreggiani della corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte Edu aveva censurato anche la prassi italiana di non rendere «effettivo nella pratica» il reclamo, al punto da affermare che «anche ammesso che esista una via di ricorso riguardante l’esecuzione delle ordinanze dei magistrati di sorveglianza (...) non si può pretendere che un detenuto che ha ottenuto una decisione favorevole proponga ripetutamente ricorsi al fine di ottenere il riconoscimento dei suoi diritti fondamentali a livello dell’Amministrazione penitenziaria».

Ciò che rende singolare la vicenda eterna sui conflitti di attribuzione è che lo Stato italiano, da un lato ritiene - nei casi di mancata esecuzione delle ordinanze - tramite il suo ministro della Giustizia, che sia possibile non ottemperare al provvedimento del magistrato di sorveglianza – dando il proprio assenso alla determinazione dell’Amministrazione penitenziaria – dall’altro ha affermato innanzi alla Corte di Strasburgo che «il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza costituisce un rimedio pienamente giudiziario, all’esito del quale l’autorità adita può prescrivere all’Amministrazione penitenziaria misure obbligatorie volte a migliorare le condizioni detentive della persona interessata». Un conflitto eterno, ma evidentemente le sentenze della Corte costituzionale non bastano per mettere la parola fine.