Non sarà più necessaria la forma scritta per la nomina di un sostituto da parte del difensore di fiducia nel processo penale. Lo ha stabilito la prima sezione della Corte di Cassazione, presidente Maria Stefania Di Tomassi, relatore Francesco Centofanti, con la sentenza n. 48862 del 2 ottobre scorso. La decisione riprende peraltro - un commento in tal senso dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense del 19 giugno di quest’anno alla sentenza n. 26606 del precedente 26 aprile della quinta sezione della Corte di Cassazione che aveva, invece, ritenuto fosse sempre necessaria la delega scritta.

Con questa pronuncia l’Italia si pone al pari di altri Paesi con ordinamenti giuridici sia di civil law come Belgio e Francia, che di common law come Inghilterra e Galles, che non prevedono la forma scritta per la nomina del sostituto proces- suale.

Da ora in avanti, quindi, sarà sufficiente che il difensore sostituto, fisicamente presente in udienza, dichiari oralmente a verbale che sta sostituendo per l’udienza il difensore titolare.

Questa nuova interpretazione della Corte di Cassazione si fonda sull’abrogazione tacita dell’articolo n. 9 r. d. l. n. 1578 del 1933, che prevedeva la necessità che il sostituto fosse munito di delega scritta del difensore titolare consegnata al giudice o trasmessa per raccomandata o che, altrimenti, la designazione del sostituto fosse effettuata oralmente dal difensore titolare presente all’udienza. Tale procedura derivava dall’impostazione della legge professionale forense all’epoca vigente. La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, prevista dalla legge n. 247 del 2012, ha invece stabilito che il difensore possa farsi sostituire con un incarico “verbale”. Una semplificazione delle procedure e, soprattutto, il riconoscimento del principio dell’affidamento dell’ordinamento “nell’avvocato quale custode dei valori della professione che deve assicurarne l’esercizio responsabile”.

Oltre a questo importante principio, come detto, vi è stata da parte della Corte di Cassazione l’esigenza di armonizzare sul punto l’ordinamento nazionale con quello vigente in ambito europeo.

I giudici di piazza Cavour hanno, di fatto, tacitamente abrogato ogni disposizione che contrasti con la possibilità del difensore titolare di farsi sostituire - per un atto processuale da compiere o per partecipare all’udienza - attraverso il conferimento di un incarico anche soltanto orale al collega sostituto. Così, ad esempio, risulta abrogata la necessità per il difensore titolare di essere fisicamente presente in udienza per dichiarare che l’udienza verrà discussa da un sostituto. E’ solamente necessario che l’avvocato in sostituzione dichiari al giudice che il titolare lo ha designato come sostituto e che la dichiarazione venga scritta a verbale.

La Corte di Cassazione non omette, ovviamente, di ricordare che restano ferme, in capo al difensore sostituto, le responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione falsa o mendace. In particolare, rimane dunque efficacie la previsione dell’articolo n. 483 del codice penale, in tema di “falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico”.