Non c’è nessuna prova che Pier Paolo Brega Massone abbia accettato l’eventualità della morte di quei pazienti sui quali è intervenuto con operazioni prive «di qualsiasi reale finalità diagnostica, curativa o anche solo palliativa». Non è stato dimostrato, dunque, che quello che per tutti, dal 9 giugno 2008, è il “dottor morte” abbia voluto correre il rischio di uccidere i propri pazienti pur di eseguire quegli interventi inutili e dannosi, solo per ottenere i rimborsi garantiti dal sistema sanitario. Si legge questo nelle 50 pagine che motivano l’annullamento con rinvio della condanna all’ergastolo del cardiochirurgo, relativamente alla sussistenza del dolo di omicidio per le operazioni eseguite nelle cliniche Santa Rita e San Carlo. Una sentenza con la quale la Cassazione non ha escluso totalmente la possibilità di una nuova condanna al fine pena mai, chiedendo ad una nuova sezione della Corte d’Assise d’appello di Milano di valutare «la qualificazione giuridica dei reati, in termini di omicidio volontario, anziché di omicidio preterintenzionale», escludendo a priori l’ipotesi dell’omicidio colposo. Parole dure quelle degli ermellini, che confermano la volontà di Brega Massone «di ricorrere a interventi chirurgici privi di ogni indicazione terapeutica», validando così l’ipotesi del dolo di lesioni personali, ma che obbligano i giudici di merito a dimostrare «la sussistenza dell’ulteriore elemento psicologico rappresentato dal dolo omicidiario» in relazione ai quattro decessi avvenuti dopo interventi privi «di giustificazione e legittimazione medico– chirurgica». Insomma, non può esserci «alcuna attenuazione dell’onere della prova», che esige la dimostrazione, per ciascun caso, «che il medico– chirurgo si sia rappresentato e abbia voluto, o quantomeno accettato l’evento mortale come conseguenza della propria azione e condotta operatoria». Toccherà dunque effettuare, nel nuovo giudizio d’appello, «un’indagine approfondita», con un’estrema attenzione per i dettagli, si legge nella sentenza, senza «forzature» e rifuggendo dall’applicazione «di meri meccanismi presuntivi» per dimostrare la sussistenza, «oltre ogni ragionevole dubbio, dell’elemento volontaristico». Secondo la Cassazione, i giudici di merito si sono limitati a elencare una serie di possibili indicatori del dolo eventuale, eludendo «il nucleo fondamentale del ragionamento probatorio– argomentativo necessario per l’affermazione della sussistenza dell’elemento psicologico», ovvero la prova della volontà degli imputati di agire comunque di fronte alla probabilità che i pazienti perdessero la vita a causa di quegli interventi. Tanto da parlare di «inadeguatezza del percorso motivazionale» dei giudici d’appello in relazione a questo punto, dovuta al fatto di aver attribuito «una dirimente capacità dimostrativa» agli elementi indiziari correttamente utilizzati per dimostrare la natura dolosa delle lesioni provocate nel corso dell’attività medico– chirurgica, ma che non possono invece «valere di per sé a integrare la prova ( anche) della sussistenza dell’elemento psicologico». Quello che manca è una ricostruzione dell’iter decisionale degli imputati e il loro atteggiamento nei confronti della possibilità della morte dei pazienti. La sentenza d’appello, affermano i giudici, ha «omesso» di confrontarsi con altri elementi di potenziale segno contrario o comunque «con una lettura alternativa» di alcuni elementi presi in esame dai giudici di merito.

Non sono stati correttamente valutati, ad esempio, la storia e le pregresse esperienze professionali di Brega Massone e del collega Pietro Presicci e la loro possibile convinzione «di controllare il rischio operatorio», così come il loro comportamento durante e dodi po gli interventi, talvolta caratterizzato da un tentativo di salvare il paziente; così come manca anche una valutazione della stessa «probabilità oggettiva di accadimento dell’evento». Fermo restando, precisano i giudici, che le conclusioni sulla sussistenza del dolo in merito all’accusa lesioni personali costituiscono «il risultato di un corretto ragionamento probatorio» : quegli interventi «sono risultati consapevolmente privi ab origine di valenza e finalità terapeutica, in ragione della loro dimostrata inutilità alla stregua dei protocolli della comunità scientifica».