«Carenza di gravità indiziaria, non risultando comprovati né la illegittimità del procedimento amministrativo né l’intervento tra le parti di un accordo corruttivo». Con queste motivazioni il Tribunale del Riesame ha stroncato l’indagine della Dda di Milano che lo scorso settembre aveva portato in carcere 24 persone, fra politici e imprenditori in Lombardia, accusati a vario titolo di associazione mafiosa finalizzata alla corruzione, allo spaccio di stupefacenti e al traffico di armi. In particolare, secondo i magistrati, il sindaco di Seregno Edoardo Mazza ( FI) e il consigliere comunale Stefano Gatti sarebbero stati corrotti da Antonio Lugarà, un imprenditore di origini calabresi che in cambio del via libera alla realizzazione di un centro commerciale avrebbe garantito ai due un appoggio alle elezioni amministrative del 2015.

All’indomani degli arresti, i giornali si erano affrettati a descrivere quel pezzo di Brianza come la succursale di San Luca in Calabria. Sotto la pressione mediatica l’intero Consiglio comunale di Seregno si era dimesso ed era stato nominato un commissario prefettizio.

A distanza di due mesi si scopre, però, che non c’è stata alcuna corruzione e tanto meno alcun voto di scambio politico- mafioso.

Gli avvocati Luca Ricci e Bruno Brucoli, difensori di Lugarà, avevano sostenuto fin dall’inizio la regolarità dell’iter amministrativo del progetto edilizio e la mancanza del corrispettivo della corruzione contestato nell’appoggio politico al sindaco Mazza. Evidenziando come la valanga di intercettazioni telefoniche effettuate dai carabinieri fossero state male interpretate e che la consulenza tecnica disposta dalla procura fosse alquanto lacunosa.

La tesi è stata accolta dal Riesame che ha disposto l’immediata scarcerazione di Lugarà. Riascoltando le telefonate tra i pubblici funzionari non sono stati riscontrati gli «atti illegittimi a favore di Lugarà», scrivono i giudici del Riesame. «I singoli profili di illegittimità del procedimento amministrativo ravvisati dal gip sulla base delle indicazioni provenienti dal consulente tecnico del pm appaiono di dubbia sussistenza e non emergono nemmeno dal contenuto delle conversazioni intercettate». Anzi, «non sembra che i pubblici dipendenti riservino un particolare trattamento di favore a Lugarà, essendo numerose le conversazioni in cui, a fronte di proposte di semplificazione, i predetti ribadiscono la necessità di procedure più complesse ed articolate».

Tanto meno risulta comprovato «l’esercizio da parte di Gatti o Mazza di una indebita influenza sugli esiti del procedimento, trattandosi al massimo di solleciti di Lugarà diretti al sindaco e al consigliere».

Per quanto riguarda il voto di scambio, le fonti di prova citate dal gip «appaiono idonee esclusivamente a comprovare una condotta di per sé legittima di appoggio elettorale imputabile a Lugarà che ha contribuito al buon esito delle elezioni intervenendo ad eventi organizzati dai candidati e concretizzatosi nell’aver offerto un aperitivo a qualche decina di persone e aver effettuato alcune telefonate in cui chiedeva a soggetti a lui vicini di votare per Forza Italia».

Per quanto riguarda il senatore Mario Mantovani ( FI), descritto dagli inquirenti come referente politico di Lugarà in Regione Lombardia, per il Riesame avrebbe solo assistito «alle presentazioni dei candidati». Dalle conversazioni, quindi, «non emergono elementi concreti che consentano di qualificare l’appoggio elettorale come specifica promessa o dazione corruttiva in cambio della positiva approvazione del via libera alla realizzazione del centro commerciale».

Tutto regolare, dunque.