Siamo ad un passo dall’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha annunciato di aver trasmesso i decreti attuativi al Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. Toccherà a quest’ultimo esaminarli e fare eventuali osservazioni, dopodiché i decreti passeranno al vaglio del Consiglio dei ministri per dare l’ok e trasmetterli alle commissioni Giustizia del Senato e della Camera dei deputati. Poi saranno loro a dare un ulteriore parere e ritrasmetterlo al Consiglio che non dovrà altro che dare l’approvazione definitiva. Una corsa, quindi, contro il tempo visto siamo quasi a fine legislatura e agli inizi di una campagna elettorale che farà leva soprattutto sul tema sicurezza. Le tre Commissioni, istituite il 20 luglio scorso dal Guardasigilli per redigere i decreti, hanno lavorato incessantemente e hanno finito prima del tempo previsto per il 31 dicembre. Importante è stata la pressione, su iniziativa del Partito Radicale, del Satyagraha. Parliamo dell’iniziativa nonviolenta indetta il 16 agosto scorso e che sta vedendo protagonisti oltre 10.000 detenuti. Continua lo sciopero della fame – al 16esimo giorno - intrapreso da Rita Bernardini della presidenza del Partito radicale e da Deborah Cianfanelli, presidente del comitato Radicale per la Giustizia “Pietro Calamandrei” per sollecitare la fine dell’iter dei decreti.

Quindi, se tutto andrà avanti senza intoppi, si attuerà una radicale modifica dell’ordinamento penitenziario. Il provvedimento definitivamente approvato il 14 giugno dalla Camera, e intitolato ' Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario', contiene un’ampia delega al governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario. Un primo obiettivo che traspare dalla lettura dei criteri direttivi è quello dell’ampliamento dell’ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione, anche attraverso la semplificazione delle procedure di accesso. Ci sarà la semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitache re il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale; la revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza; la previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria. Sempre nel senso di un utilizzo della pena detentiva come extrema ratio, si prevede il superamento degli automatismi che precludono o limitano l’accesso alle forme extra- murarie di esecuzione della pena detentiva a categorie di detenuti che si presumono pericolosi, anche in relazione ai casi dell’ergastolo ostativo.

Un secondo obiettivo perseguito dal legislatore è una profonda riforma dell’esecuzione intramuraria della pena detentiva. A questo fine, il provvedimento contiene un lungo elenco di criteri relativi all’incremento delle opportunità di lavoro, alla valorizzazione del volontariato, al mantenimento delle relazioni familiari anche attraverso l’utilizzo di collegamenti via Skype, al riordino della medicina penitenziaria, al riconoscimento del diritto all’affettività, all’agevolazione dell’integrazione dei detenuti stranieri, alla tutela delle donne e, nello specifico, delle detenute madri, al rafforzamento della libertà di culto. Tra questi merita un’attenzione la previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative. Una vera e propria rivoluzione dell’ordinamento penitenziario. Tutti punti che sono stati elaborati dalle commissioni e messi nero su bianco nei decreti che il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma potrà visionare.