La stretta garantista del procuratore della Repubblica di Roma Giuseppe Pignatone piace a tutti. Dal vicepresidente del Csm Giovanni Legnini ai procuratori di Palermo, Messina e Catania, il plauso per la circolare contro le iscrizioni frettolose degli indagati nel registro delle notizie di reato è generale. Scrive Pignatone che considerare un «atto dovuto» l’iscrizione “automatica” nel registro delle notizie di reato in seguito a querela o denuncia è un «errore», che «finisce per attribuire impropriamente alla Polizia giudiziaria o al privato denunciante il potere di disporre delle iscrizioni a modello 21 ( quello delle “notizie contro noti”, ndr), mentre invece la scelta spetta in via esclusiva alla «ponderata valutazione» del pm, fondata su «specifici elementi indizianti». Per questo, Pignatone invita i cento pm del suo ufficio - che ogni anno si trovano a gestire oltre 350mila notizie di reato a valutare con attenzione gli indizi a carico degli indagati e il contenuto delle notizie di reato, prima di procedere all’iscrizione nel registro, perchè «procedere a iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere le iscrizioni dovute». Il procuratore, infatti, sottolinea come «l’iscrizione abbia un “costo” signficativo anche per colui nel cui ( astratto) interesse viene effettuata ed è inoltre soggetta ad essere sollecitata per ragioni di carattere strumentale del tutto estranee alle fisiologiche dinaiche processuali. Questo impone di abbandonare una concezione formalistica imperniata sull’approccio ispirato ad una sorta di favor iscritionis ». Facile cogliere il riferimento a soggetti più o meno noti del mondo politico o industriale, iscritti “frettolosamente” nel registro delle notizie di reato in modo automatico in seguito a denunce o querele.

Tecnicamente, l’iscrizione nel registro delle notizie di reato «attiva una filiera che porterà, prima o poi, all’incontro con un giudice», spiega Giorgio Spangher, professore emerito di Procedura penale, «sia che si concluda con un provvedimento archiviativo che con la richiesta di rinvio a giudizio. Una notizia che finisce nel registro di cui all’articolo 335 necessita di un provvedimento giurisdizionale e l’iscrizione di un soggetto nel registro provoca anche l’inizio del decorrere dei termini per le indagini». Per questo, l’ordinamento affida solo al pm il compito di valutare in quale registro iscrivere la notizia di reato: se nei due registri “tipici” - il modello 44 ( degli atti costituenti notizie di reato) o il modello 21 ( delle notizie di reato contro noti) - o in quello residuale, ovvero il modello 45 degli atti non costituenti notizia di reato. Secondo Pignatone, il critero per scegliere a quale registro iscrivere deve essere quello di «procedere all’iscrizione a modello 21 solo nei casi in cui a carico del soggetto identificato emergano specifici elementi indizianti, ovverosia una piattaforma cognitiva che con sente l’individuazione a suo carico degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e le indicazioni di fonti di prova». In tutti gli altri casi in cui si riconosca solo l’esistenza di un reato, dunque, si deve optare per il modello 44.

Il plauso maggiore all’iniziativa della più grande procura italiana arriva dal vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, che in un’intervista al Corriere della Sera definisce l’atto di indirizzo «uno dei buoni frutti della riforma del processo penale» e aggiunge che «la corretta attuazione dell’indirizzo interpretativo contenuto nella circolare di Pignatone non indebolisce, ma rafforza le garanzie. Per altro la norma contenuta nella riforma del processo penale, in attuazione della quale la circolare è stata emanata, va letta in parallelo a quella, pur discussa, che rafforza l’obbligo di concludere le indagini disposto dalla legge». Il riferimento di Legnini è alla riforma del codice penale, che attribisce al Procuratore della Repubblica il compito di assicurare «l’osservanza delle disposizione relative all’iscrizione delle notizie di reato» : una responsabilità specifica che impone uno specifico potere di vigilanza sulla tempestiva iscrizione delle notizie di reato. «Condivido la circolare del procuratore Pignatone. Si tratta di uno spazio aperto dal legislatore con la riforma del processo penale e, quindi, andava percorso» , è stato il commento di Eugenio Albamonte, presidente dell’Anm, che ha sottolineato «la buona risposta anche di molti altri procuratori».

In favore della linea di Pignatone, infatti si sono espressi i procuratori di Messina, Maurizio de Lucia, il cui ufficio «si è già munito di un provvedimento organizzativo molto simile», di Bologna, Giuseppe Amato e di Palermo, Francesco Lo Voi, che annuncia entro la prossima settimana una circolare “gemella” anche per Palermo: «L’indirizzo del collega è totalmente condivisibile. Per effetto della nuova legge e per altre già in vigore, è necessario ribadire alcuni principi che sono pacifici, ma metterli per iscritto è utile anche a dare una linea uniforme a tutto l’ufficio». Il Procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, ha aggiunto come «sia necessario un approfondimento della circolare del Procuratore di Roma Pignatone», spiegando come «va escluso che l’iscrizione di un nominativo rappresenti un atto dovuto. Tale errata conclusione, che talora si riscontra nella prassi, è frutto di una interpretazione impropria dell’art. 335 c. p. p».

Accanto al plauso dei colleghi, però, Pignatone incassa anche un’invito alla prudenza da parte dell’Unione Camere Penali. «Ha ragione Pignatone quando dice che l’iscrizione nel registro degli indagati non è un atto dovuto quando mancano gli elementi. Ma la sua circolare non diventi un modo per eludere la necessità di una data certa di inizio delle indagini», ammonisce il presidente Beniamino Migliucci, che invita a riflettere caso per caso: «Il fatto che l’iscrizione non sia un atto dovuto se mancano gli elementi è vero, ma bisogna stare attenti: se vi sono invece i presupposti si corre il rischio che le indagini inizino a scapito dell’iscrizione».