Come era naturale, Beccaria non manca poi di occuparsi di aspetti rilevanti della politica criminale non solo del suoi tempo, ma di ogni tempo, compreso il nostro. Così, il primo problema che il giurista milanese si pone è quello della cattura degli accusati dei delitti. E di una cosa egli è assolutamente certo. Il magistrato non può mai e in nessun caso esser designato arbitro dei casi e delle modalità della carcerazione preventiva di un accusato, dovendo invece essere le leggi a determinare come e quando questo possa legittimamente avvenire.
In altre parole, Beccaria ritiene che la discrezionalità dei giudici nell’ambito della cattura preventiva dell’accusato debba esser ridotta a zero, dovendosi invece rimettere alle leggi ogni indicazione al riguardo. Ora, abbiamo già visto prima che l’idea che il giudice possa farsi semplice cinghia di trasmissione fra la legge e il fatto da giudicare sia improponibile, anche se Beccaria la ripropone ogni volta con forza, fedele all’insegnamento illuminista del suo tempo: ciò non potrà mai accadere per il semplice motivo che il giudice è un essere umano e, come tale, portatore di una visione del mondo specifica che mai potrà essere messa nel nulla.
Tuttavia, l’insistenza di Beccaria in tal senso può rivestire comunque il carattere di una preziosa indicazione utilissima per il nostro tempo, il tempo che vede purtroppo il protagonismo di diversi magistrati far aggio sulle legittime pretese della legge.
Anche oggi i giudici – se leggessero le pagine di Beccaria – dovrebbero cercare di limitare al massimo la propria libertà interpretativa, che a volte sfocia nella incomprensibilità dell’arbitrio, per prestare maggiore ascolto alle indicazioni della legge, come risultano dai testi scritti in lingua italiana: insomma, anche alle interpretazioni c’è un limite e questo non va impunemente valicato.
A margine – per modo di dire – Beccaria lamenta poi che nel suo tempo nonostante l’accusato possa essere stato assolto da ogni addebito, ciononostante, porti seco una nota “d’infamia”. Lezione molto utile per il nostro tempo, un tempo in cui non basta essere assolti con formula piena per vedersi restituita quella credibilità sociale di cui si era stati ingiustamente spogliati.
Ne sanno qualcosa coloro – e non son pochi – che dopo anni di calvario, sono stati riconosciuti del tutto estranei ai fatti contestati, ma che non hanno potuto pubblicizzare l’esito positivo con la stessa forza e capillare diffusione con cui invece fu pubblicizzato il loro arresto o la loro messa in stato d’accusa. Altro tema oggi scottante è quello della prescrizione dei delitti, ma Beccaria lo affronta con la serenità intellettuale che ne dimostra la libertà da ogni asservimento ideologico.
Egli suddividendo i delitti in due grandi categorie – quelli più gravi che attaccano la vita e la incolumità e quelli meno gravi che attaccano i beni – difende una prescrizione più lunga per i primi e una più breve per i secondi. Non gli passa neppure per la testa di eliminarla del tutto o di ridurla drasticamente, come invece oggi alcuni Soloni del diritto italiano vorrebbero. Infine, in relazione a particolari delitti considerati di difficile dimostrabilità – quali l’adulterio o l’infanticidio – Beccaria sostiene giustamente che primo onere delle leggi non è punire chi commetta reati, ma cercare di prevenirne la commissione, attraverso un’opera attenta di politica sociale.
Quale politica sociale abbiamo oggi in Italia, ammesso ce ne sia una, lasciamo ai commentatori odierni delle vicende politiche individuare. Insomma, da molti versanti, Beccaria parla non soltanto ai suoi contemporanei, ma anche a noi, lanciandoci come un guanto di sfida che sta a noi raccogliere. Il fatto è che in Italia nessuno lo raccoglie, probabilmente perché chi di ragione sa che con Beccaria sarebbe una sfida perduta in partenza. E perciò finge di non sentire e di non sapere.
Carcerazione preventiva e il limite della discrezionalità dei giudici
IL COMMENTO
Come era naturale, Beccaria non manca poi di occuparsi di aspetti rilevanti della politica criminale non solo del suoi tempo, ma di ogni tempo, compreso il nostro. Così, il primo problema che il giurista milanese si pone è quello della cattura degli accusati dei delitti. E di una cosa egli è assolutamente certo. Il magistrato non può mai e in nessun caso esser designato arbitro dei casi e delle modalità della carcerazione preventiva di un accusato, dovendo invece essere le leggi a determinare come e quando questo possa legittimamente avvenire.
In altre parole, Beccaria ritiene che la discrezionalità dei giudici nell’ambito della cattura preventiva dell’accusato debba esser ridotta a zero, dovendosi invece rimettere alle leggi ogni indicazione al riguardo. Ora, abbiamo già visto prima che l’idea che il giudice possa farsi semplice cinghia di trasmissione fra la legge e il fatto da giudicare sia improponibile, anche se Beccaria la ripropone ogni volta con forza, fedele all’insegnamento illuminista del suo tempo: ciò non potrà mai accadere per il semplice motivo che il giudice è un essere umano e, come tale, portatore di una visione del mondo specifica che mai potrà essere messa nel nulla.
Tuttavia, l’insistenza di Beccaria in tal senso può rivestire comunque il carattere di una preziosa indicazione utilissima per il nostro tempo, il tempo che vede purtroppo il protagonismo di diversi magistrati far aggio sulle legittime pretese della legge.
Anche oggi i giudici – se leggessero le pagine di Beccaria – dovrebbero cercare di limitare al massimo la propria libertà interpretativa, che a volte sfocia nella incomprensibilità dell’arbitrio, per prestare maggiore ascolto alle indicazioni della legge, come risultano dai testi scritti in lingua italiana: insomma, anche alle interpretazioni c’è un limite e questo non va impunemente valicato.
A margine – per modo di dire – Beccaria lamenta poi che nel suo tempo nonostante l’accusato possa essere stato assolto da ogni addebito, ciononostante, porti seco una nota “d’infamia”. Lezione molto utile per il nostro tempo, un tempo in cui non basta essere assolti con formula piena per vedersi restituita quella credibilità sociale di cui si era stati ingiustamente spogliati.
Ne sanno qualcosa coloro – e non son pochi – che dopo anni di calvario, sono stati riconosciuti del tutto estranei ai fatti contestati, ma che non hanno potuto pubblicizzare l’esito positivo con la stessa forza e capillare diffusione con cui invece fu pubblicizzato il loro arresto o la loro messa in stato d’accusa. Altro tema oggi scottante è quello della prescrizione dei delitti, ma Beccaria lo affronta con la serenità intellettuale che ne dimostra la libertà da ogni asservimento ideologico.
Egli suddividendo i delitti in due grandi categorie – quelli più gravi che attaccano la vita e la incolumità e quelli meno gravi che attaccano i beni – difende una prescrizione più lunga per i primi e una più breve per i secondi. Non gli passa neppure per la testa di eliminarla del tutto o di ridurla drasticamente, come invece oggi alcuni Soloni del diritto italiano vorrebbero. Infine, in relazione a particolari delitti considerati di difficile dimostrabilità – quali l’adulterio o l’infanticidio – Beccaria sostiene giustamente che primo onere delle leggi non è punire chi commetta reati, ma cercare di prevenirne la commissione, attraverso un’opera attenta di politica sociale.
Quale politica sociale abbiamo oggi in Italia, ammesso ce ne sia una, lasciamo ai commentatori odierni delle vicende politiche individuare. Insomma, da molti versanti, Beccaria parla non soltanto ai suoi contemporanei, ma anche a noi, lanciandoci come un guanto di sfida che sta a noi raccogliere. Il fatto è che in Italia nessuno lo raccoglie, probabilmente perché chi di ragione sa che con Beccaria sarebbe una sfida perduta in partenza. E perciò finge di non sentire e di non sapere.
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