L’ oblio è un diritto ma soltanto se non pregiudica la conoscenza. Lo ha stabilito il Garante per la privacy con un  provvedimento   relativo a una richiesta di cancellazione di alcuni articoli di stampa indicizzati su Google.

I fatti risalgono al 2006, quando un consigliere comunale venne coinvolto in un’indagine e poi in un rinvio a giudizio per corruzione e truffa. La vicenda si concluse nel 2012 con sentenza di patteggiamento ma la pena venna interamente coperta dall’indulto.

A distanza di qualche anno, abbandonata la carriera politica a tornato ad occuparsi di immobiliare, l’ex consigliere comunale ha fatto ricorso al tribunale per chiedere la cancellazione di tutto il materiale rintracciabile in rete che possa ricordare in qualche modo i suoi trascorsi giudiziari. Ma la decisione dell’Authority preposta alla protezione dei dati personali e presieduta da Antonello Soro non ha accolto la richiesta. Due gli elementi su cui si è basata la sentenza: la notiziabilità del fatto e il breve lasso temporale trascorso.

« La definizione della vicenda giudiziaria a carico del ricorrente – dice il Garante - è effettivamente intervenuta solo in epoca recente, a seguito di una sentenza di patteggiamento pronunciata nel 2012 » . A questo, bisogna ulteriormente aggiungere che « la particolare gravità dei reati contestati » implica che sia « prevalente l’interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione e che pertanto debba dichiararsi infondata la richiesta di rimozione degli ‘ Url’ indicati dal ricorrente e tuttora indicizzati da Google » .

Il ricorrente in un primo momento aveva tentato la strada legale nei confronti di Google, intimando la cancellazione dagli archivi del motore di ricerca di ogni riferimento ed articolo che potesse ricordare la sua vicenda personale. Di fronte al no di Google di accogliere le sue richieste di deindicizzazione, l’ex consigliere aveva presentato il ricorso al Garante. Non ricoprendo più incarichi pubblici e operando in un settore privato - è stata la tesi supportata la permanenza in rete di notizie di dieci anni prima gli avrebbero arrecato un danno all’immagine, alla vita privata e all’attuale attività lavorativa nel settore immobiliare.

Ma l’Autorità, anche alla luce delle linee guida tracciate dai Garanti europei, ha rilevato che sebbene il trascorrere del tempo sia la componente essenziale del diritto all’oblio, questo incontra un limite quando le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione siano riferite a reati gravi e che hanno destato un forte allarme sociale. Come dire: il diritto alla conoscenza prevale sul diritto all’oblio.

« In termini generali – commenta Massimiliano Masnada, il legale che ha difeso Google – il Garante ha interpretato correttamente alla luce della sentenza della Corte di giustizia il bilanciamento di interesse tra diritto alla conoscenza e il diritto all’oblio. Un principio che a seconda dei casi naturalmente deve essere valutato sulla base degli interessi generali. Non c’è interesse all’oblio ad nutum, non è un diritto unilaterale. I Garanti europei si stanno ormai allineando su questa posizione. La discriminante perché il diritto alla conoscenza possa avere il sopravvento sull’oblio, non è avere un ruolo pubblico nella vita sociale ma esercitare una funzione sociale nella vita pubblica come ad esempio i medici, i preti, gli avvocati, i giornalisti».

GIOVANNI M. JACOBAZZI