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Nel decreto ristori il processo tributario viene ridotto alla sola trattazione scritta
Il 24 novembre si è svolto un interessante convegno sulla “Difesa dell’udienza pubblica ed il futuro nel processo tributario” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma, coordinato e presentato da Paolo Voltaggio ( coordinatore della commissione tributaria del Coa della Capitale). Si tratta di un tema che vede il Cnf, insieme ad Ocf, a Uncat ( l’Unione nazionale Camere avvocati tributaristi) e tutta la avvocatura, molto sensibile in ordine allo svolgimento del processo, attinto da numerosi e significativi interventi, spesso frammentari, nel periodo emergenziale.
Solo con il cosiddetto decreto Ristori il legislatore si è occupato espressamente del processo tributario. In precedenza gli interventi emergenziali, semplicemente, dichiaravano applicabili al processo tributario le disposizioni del processo civile “in quanto compatibili”.
Come è noto il difensore ha facoltà di richiedere la discussione in pubblica udienza del processo tributario ( sulla istanza di sospensione degli atti impugnati la decisione viene svolta in Camera di consiglio pur partecipata). Le ragioni che motivano tale istanza ( a tal proposito si vedano gli interventi pubblicati dal sottoscritto sul Dubbio l’ 8 settembre e il 4 novembre scorsi) sono spesso quelle di concentrare l’attenzione del collegio su questioni che il difensore ritiene di dover sottolineare, su determinati documenti in un pieno e completo contradditorio.
L’articolo 27 del decreto Ristori ha quindi previsto, nelle situazioni di “pericolo” per la incolumità pubblica, come modalità di udienza pubblica quella da remoto. In alternativa a questa modalità di svolgimento dell’udienza, viene introdotta nel caso di fissazione della discussione in pubblica udienza, una trattazione sulla base degli atti ( che assomiglia al rito abbreviato penale).
Qualora il contribuente insista per la discussione attraverso una notifica alla controparte almeno due giorni prima dell’udienza fissata ( e non sia possibile il collegamento da remoto) viene previsto un meccanismo atto a garantire il contradditorio cartolare ( 10 giorni prima dell’udienza perconclusionali e 5 giorni per repliche).
Tuttavia la impossibilità di svolgere le udienze da remoto, per la assenza degli strumenti informatici necessari, di fatto, rischia di trasformare in un processo documentale l’intero processo tributario, sopprimendo la discussione in pubblica udienza.
Intervenendo in forma di saluto al convegno organizzato dal Coa di Roma, ho convenuto che nel periodo emergenziale siano accettabili deroghe all’oralità e ai principi del giusto processo, purché limitate anche nel tempo.
Va in ogni caso garantita l’oralità del giudizio laddove essa sia uno strumento indispensabile per un corretto e completo esercizio del diritto di difesa ( nel caso in cui si tratti di questione molto complessa, etc.).
Laddove la trattazione orale, anche in presenza, non possa essere sacrificata, non c'è motivo di rifiutare il rinvio motivato dell’udienza a una data che ne consenta il regolare e completo svolgimento. Questo lo spirito dell’emendamento condiviso da Cnf, Ocf e Uncat e proposto al legislatore.
In questo senso si è correttamente orientata la presidenza della Giustizia tributaria, che già in passato aveva espresso la propria sensibilità sul tema: si veda l’ intervento di Antonio Leone, presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, pubblicato sul Dubbio dello scorso 4 settembre.
Con la delibera 1230/ 2020 il Cpgt ha suggerito di valutare, nella concessione delle istanze di rinvio post emergenziale, “la rilevanza, novità, complessità della questione, il suo valore, il numero di documenti da esaminare”.
Essendo state approvate le regole tecniche operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamenti da remoto ( decreto direttoriale numero 46 dell’ 11 novembre 2020) il processo a distanza risulta quindi realizzabile, come confermato dal direttore della Giustizia tributaria del ministero dell’Economia, Fiorenzo Sirianni, che ha partecipato al convegno illustrando con la consueta efficacia l’attività di via XX Settembre.
L’imposizione di un processo documentale alle parti risulta quindi mitigata dall’introduzione di tale facoltà. Non c'è dubbio che la possibilità di svolgere udienza a distanza rassicuri i difensori, altrimenti costretti a subire in ogni caso un processo documentale.
Nel corso dello stimolante e partecipato dibattito organizzato lodevolmente dal Coa di Roma (Paolo Voltaggio, Livia Salvin, Daniela Gobbi, Emilio Attilio Sepe, Antonio Damascelli, Massimo Ferrante, Pietro Selicato, Michele Tiengo, Luca Procopio, Silvia Siccardi, Alessandro Riccioni, Guerino Petillo) il processo tributario è stato trattato nella propria evoluzione e rispetto al proprio futuro. Come evidenziato da autorevoli rappresentanti del mondo professionale, terminato il periodo emergenziale, il processo da remoto deve rappresentare pur sempre una “opportunità”, così come previsto dal decreto legge 119/ 2018, difendendo la pubblicità dell’udienza e l’oralità, che è presidiata da principi costituzionali oltre che da quelli della Cedu nel rispetto del giusto processo.