È contraria al diritto dellUnione europea la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono. Questa la sentenza della Corte di giustizia dellUnione europea. La vicenda nasce dal diniego da parte dellInps degli assegni familiari a due cittadini, uno dello Sri Lanka e laltro del Pakistan, residenti e lavoratori regolari in Italia, entrambi con moglie e figli a carico, per i periodi nei quali i loro familiari a carico sono rimasti residenti nei rispettivi Paesi dorigine. I due cittadini si sono rivolti alla giustizia italiana, chiedendo il riconoscimento degli assegni familiari anche per i quei periodi. Le cause sono attualmente pendenti in ultimo grado davanti alla Corte suprema di cassazione, che ha chiesto alla Corte di giustizia se il principio di uguaglianza di trattamento osti ad una legge nazionale, come quella italiana, che esclude il diritto dei cittadini extra Ue, titolari di permesso unico o soggiornanti di lunga durata, ad una prestazione di sicurezza sociale, come quella degli assegni familiari, nel caso in cui i loro familiari a carico siano residenti in un Paese extra Ue, mentre riconosce tale diritto ai cittadini italiani che si trovano nella stessa situazione, cioè i cui familiari a carico risiedono in un Paese extra Ue. Per quanto riguarda i soggiornanti di lungo periodo, la Corte rileva che lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio. La Corte sottolinea, tuttavia, che queste deroghe valgono solo se lo Stato membro ha espresso chiaramente lintenzione di avvalersene. LItalia non lo ha fatto. Pertanto, è contraria al diritto dellUnione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono. Con le sentenze di oggi, la Corte ricorda che, in mancanza di armonizzazione a livello di Unione dei regimi di sicurezza sociale, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché limporto di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse. Tuttavia, nellesercitare questa facoltà, gli Stati membri devono rispettare il principio di parità di trattamento tra cittadini extra Ue soggiornanti di lungo periodo o ammessi nello Stato membro a fini lavorativi, da un lato, e cittadini nazionali, dallaltro, per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali.