di Enzo Palumbo*

Avvicinandosi il momento in cui andranno presentate le liste per le elezioni del 4 marzo, il dibattito politico di questi giorni si è incentrato su chi deve sottoporsi alla raccolta delle firme per presentare le liste, e su chi invece può esserne esentato in ragione di un privilegio che le due leggi elettorali per la Camera e per il Senato riservano in via generale ai partiti costituiti in gruppo parlamentare, in entrambe le Camere, all’inizio di ciascuna legislatura (per la Camera l’art. 18-bis, comma 2, DPR 361-1957, a cui rinvia, per il Senato, l’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 533-1993).

Si tratta di un privilegio che introduce una palese discriminazione tra i partiti che ci sono già e quelli in via di formazione, e che in qualche modo ostacola il diritto costituzionale dei cittadini di concorrere a determinare la politica nazionale attraverso i partiti, nuovi o vecchi che siano (art. 49 Cost.), e di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51 Cost).                   E tuttavia, per quanto odioso possa essere, come ogni privilegio certamente è, può rinvenirsi una qualche razionale giustificazione nel fatto che si tratta di partiti già sottopostisi al vaglio popolare nelle precedenti elezioni, così avendo acquisito un’oggettiva legittimazione, ulteriormente attestata dalla formazione di corrispondenti gruppi parlamentari.

Se questa è la regola generale, è poi accaduto che nel corso di questa Legislatura sia stata approvata una nuova legge elettorale, quella denominata “italicum” (con qualche storpiatura di genere), che passerà alla Storia del nostro Paese per non essere stata mai utilizzata, essendo incappata nella parziale bocciatura della Corte Costituzionale; una legge che, tra le altre norme, in via transitoria prevedeva che l’esenzione dalle firme si applicasse anche ai partiti costituiti in gruppi parlamentari al 1° gennaio 2014 nella sola Camera, essendo allora il Senato in predicato di divenire non elettivo, come poi non è avvenuto grazie all’esito referendario.

Insomma, un privilegio nel privilegio, che introduceva un discrimine temporale assolutamente gratuito, non essendo collegato ad alcuna scadenza istituzionale, e soltanto finalizzato a legittimare un gruppo parlamentare, quello del Nuovo Centro Destra, nato il 18 novembre 2013, considerato essenziale per sostenere il governo del tempo.

Tuttavia, siccome nessuno dei tribunali italiani investiti della questione ha dubitato della sua legittimità costituzionale, la Consulta, nella sua sentenza n. 35-2017 non se n’è potuta occupare e il privilegio è rimasto in attesa di essere utilizzato, sino a quando il Parlamento, proprio sul finire della Legislatura, ha approvato la nuova legge elettorale, denominata “rosatellum” (con la solita storpiatura di genere), sostituendo, sempre in via transitoria, la data-limite del primo gennaio 2014 con quella del 15 aprile 2017, ed estendendola ai partiti collegati a gruppi costituiti anche al Senato (art. 2, comma 36, L. 52-2015, come modificato dall’art. 6, comma 1. L. 165-2017).

Una previsione temporale che, essendo tanto lontana dalle elezioni del 2013 e tanto vicina a quelle del 2018, appare ancora più assurda della precedente.

Insomma, un ulteriore privilegio, che si aggiunge ai due precedenti, e che è stato in qualche modo addolcito con la riduzione prima a metà, e da ultimo a un quarto, del numero di firme per la presentazione di tutte le altre liste non privilegiate, così che possano piangere con un solo occhio, pur essendo costrette a raccogliere circa 30.000 firme su moduli che ancora non esistono, visto che il Ministero dell’Interno avrà tempo sino al 45° giorno antecedente le votazioni (e quindi sino al 18 gennaio) per mettere a disposizione sul proprio sito internet il relativo fac-simile (art. 20, comma 9, del DPR 361-1957, come modificato dall’art. 1, comma 12, lettera b, della L. 165-2017).

Chi volesse avventurarsi in tale percorso avrà quindi solo dieci giorni per individuare i candidati nei collegi plurinominali (63 per la Camera, 33 per il Senato), e poi per raccogliere le firme regolarmente documentate, su moduli debitamente compilati coi nomi dei candidati: una fatica da scoraggiare anche il mitico Ercole, che pure non aveva esitato di fronte alla quantità di letame delle stalle di Augia, da ripulire in un sol giorno.

E tutto ciò in palese violazione di un’altra norma, l’art. 14, comma 3, della L. 53-1990, che prevede la possibilità di utilizzare validamente le “sottoscrizioni e le relative autenticazioni ...se anteriori al 180° giorno precedente il termine per la presentazione delle candidature”; una norma, questa, che è stata prevista, a regime, dall’art. 20, comma 5 del DPR 361-1957, non modificato dalla L. 165-2017, che anzi l’ha richiamata col suo art. 6, comma 6.

Insomma, un pasticcio normativo, che produrrà un’infinita serie di ricorsi che metteranno in discussione le stesse elezioni, quale che sia il loro esito.                 Se poi si vuole rispondere al quesito di chi abbia titolo per avvalersi di questo privilegio, bisogna ricorrere all’art. 14 del Regolamento della Camera, laddove si stabilisce che, per costituire un Gruppo parlamentare, occorrono almeno venti deputati (comma 1), e che si può derogare a tale limite numerico quando si tratti di un gruppo rappresentativo di un partito organizzato che abbia presentato liste in almeno venti collegi, ottenendo almeno un quoziente in un collegio e trecentomila voti sul piano nazionale (comma 2).

Lo stesso articolo stabilisce poi che entro tre giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare a quale gruppo intendono appartenere (comma 3), e chi non lo fa viene automaticamente iscritto al Gruppo Misto (comma 4); aggiunge poi (comma 5) che gli iscritti al gruppo misto possono essere autorizzati a costituire una componente politica interna al Gruppo, purché si tratti di almeno dieci deputati, ovvero di almeno tre deputati quando questi rappresentino un partito preesistente che abbia presentato, anche congiuntamente ad altri, proprie liste ovvero candidature nei collegi uninominali; si può infine ovviare al numero minimo di tre deputati quando si tratti di minoranze linguistiche tutelate che abbiano presentato liste nei territori di riferimento.

Il Regolamento della Camera segna quindi una fondamentale differenza tra Gruppi Parlamentari (costituiti da almeno venti deputati), Gruppo Misto (nel quale confluiscono obbligatoriamente tutti gli altri deputati), e Componenti Politiche all’interno del Gruppo Misto (autorizzate dalla Presidenza a determinate condizioni).

Ed è chiaro che le Componenti non sono a loro volta Gruppi Parlamentari, ma solo articolazioni interne del Gruppo Misto; non hanno quindi titolo per avvalersi del privilegio dell’esenzione, che oggi compete solo ai partiti costituiti in gruppi parlamentari, in almeno una delle due Camere, alla data del 15 aprile 2017.

E’ quindi all’evoluzione dei gruppi parlamentari, dall’inizio della Legislatura sino a quella data, che bisogna guardare per risolvere il problema, con specifico riferimento alla vicenda che ha da ultimo coinvolto la Lista +EUROPA e l’on. Tabacci, ma che, mutatis mutandis, potrebbe riguardare anche altri che si trovassero in analoga situazione, finendo così per assurgere a criterio generale valido per tutti gli aspiranti privilegiati dei nostri giorni.

Alle elezioni politiche del febbraio 2013, l’on. Tabacci ha promosso la nascita della lista Centro Democratico, nata da una scissione dell’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, e si è presentato alle elezioni nella coalizione di centrosinistra “Bene Comune”, conseguendo una percentuale di circa mezzo punto per entrambe le Camere.

Sta di fatto che, coi circa 167.000 voti conquistati per la Camera, Centro democratico ha consentito alla coalizione di aggiudicarsi il premio di maggioranza per appena 125.000 voti, ed è così riuscito a portare alla Camera Tabacci e altri cinque deputati, che inizialmente hanno costituito la componente col suo proprio nome, che però, dopo avere perso alcuni membri, il 19 novembre 2014 è confluita nel Gruppo “Per l’Italia”, che subito dopo ha assunto la denominazione di “Per l’Italia-Centro Democratico”, poi mutata, l’11 gennaio 2016, in “Democrazia Solidale-Centro Democratico”.

Ed è questo il Gruppo Parlamentare del quale l’on. Tabacci fa oggi parte, essendone solo uno dei dodici membri, insieme all’on. Capelli, ormai l’unico deputato rimastogli vicino, mentre gli altri quattro sono trasmigrati altrove.

Insomma, un piccolo esempio della straordinaria transumanza dovuta registrare in questa Legislatura, che ha complessivamente coinvolto più di 350 parlamentari, con oltre 500 cambi di casacca, a dimostrazione di quanto discredito la c. d. seconda Repubblica abbia prodotto all’istituto parlamentare, allorché ha reciso i vincoli ideali che, in tutte le legislature della prima Repubblica rendevano il trasformismo politico un fenomeno assolutamente residuale e irrilevante, e comunque, quasi sempre, frutto di reali e profonde crisi di coscienza.

Per rivendicare il diritto all’esenzione in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, l’on. Tabacci dovrebbe allora previamente dimostrare che tutto il Gruppo da lui partecipato fa riferimento ad una specifica lista, che a sua volta dovrebbe assumere la denominazione e identificarsi politicamente con quel Gruppo.

Ma noi sappiamo che i deputati di Centro Democratico sono soltanto due su dodici, e che gli altri fanno riferimento al presidente on. Dellai, che, da democristiano d’antan qual è, correttamente sponsorizza la lista popolare del ministro Lorenzini; e tuttavia, appare inammissibile che lo stesso gruppo parlamentare possa promuovere o favorire la presentazione di due diverse e antitetiche liste.

Urta poi con ogni criterio di buon senso che un privilegio del genere, in materia così sensibile, possa essere attribuito ad libitum a favore di questa o quella lista, prescindendo dal rispettivo collegamento politico, così vanificandone lo scopo, che chiaramente è quello di favorire le liste che promanano da gruppi parlamentari che hanno goduto di un qualche consenso popolare nelle precedenti occasioni elettorali.

Adottando questo discutibile criterio, potrebbero allora vantare titolo per avvalersi del privilegio dell’esenzione le componenti di tutti i gruppi parlamentari minori (formati da pochi parlamentari ma distinti con molte denominazioni) che si sono artificiosamente formati alla data del 15 aprile 2017 e che, salvo errori ed omissioni sempre possibili in tanta confusione di sigle, sono:

- alla Camera, tre con 14 diverse denominazioni: Alternativa Popolare-Centristi per l’Europa-NCD-Noi con l’Italia; Democrazia Solidale-Centro Democratico; Noi con l’Italia-Scelta Civica-Per l’Italia-MAIE; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile-Liberi e Uguali;

- e al Senato, cinque con 13 diverse denominazioni: Alternativa Popolare-Centristi per l’Europa-NCD: Federazione della Libertà-Idea-Popolo e Libertà-PLI; GAL-UDC-DC: Autonomie-PSI-MAIE.

Per cui, oltre i sei partiti effettivamente esistenti nella realtà politica italiana (da sinistra a destra, Liberi e Uguali, Partito Democratico, Movimento 5Stelle, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega), avrebbero titolo per godere di quell’odioso privilegio i rappresentati di altri 27 partiti o movimenti, che potrebbero a loro volta sponsorizzare altrettante liste esentandole dalle firme, con una collocazione politica che potrebbe andare, indifferentemente, da una parte all’altra del panorama politico, a seconda delle convenienze del momento...

Condividendo tale assurda interpretazione, non si potrebbe neppure impedire nella prossima legislatura la formazione di gruppi parlamentari raccogliticci a iniziativa di singoli deputati rappresentanti di fantomatici partiti, riuniti furbescamente all’insegna di plurime denominazioni, in forza delle quali ciascuno potrebbe poi vantare qualche titolo per trasferire le sue presunte prerogative a qualche occasionale lista elettorale.

Insomma, un potenziale “mercato delle esenzioni”, che non avrebbe nulla da invidiare al blasfemo “mercato delle indulgenze”, che venivano elargite a piene mani dai papati dei secoli bui; e un vergognoso imbroglio istituzionale, politico e giuridico, che gli Uffici Elettorali non dovrebbero consentire.

Di tutto questo, e anche di altro, si occuperanno i tanti tribunali italiani investiti di molte questioni di legittimità costituzionale del “rosatellum” a iniziativa di un gruppo di avvocati e cittadini, a cominciare da quello di Messina in cui sono personalmente coinvolto e che, il prossimo 2 febbraio, si pronunzierà in particolare su questo ingiusto privilegio.

Resta l’amara conclusione che per la quarta volta ci avviamo verso l’elezione di un Parlamento con una legge sospettata d’incostituzionalità, com’è avvenuto nel 2006, nel 2008 e nel 2013.

Si potrebbe dire, col proverbio: non c’è due senza tre, e il quattro vien da sé !

* Ex consigliere del Csm e autore del primo ricorso contro l'italicum