C’è anche il decreto intercettazioni all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio dei Ministri del 2017. Oggi, in una corsa contro la fine della legislatura, diventerà definitiva la legge sugli ascolti giudiziari, uno strumento investigativo che pesa sul bilancio annuale del ministero della Giustizia per circa 230 milioni di euro. Le nuove norme entreranno in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il testo è un prodotto di mediazione tra il tentativo di limitare la pubblicazione delle intercettazioni, la necessità di disciplinare l’utilizzo dei nuovi strumenti investigativi, come i Trojan, e la necessaria garanzia delle tutele difensive.

I DIFENSORI

In materia di garanzie di liber- tà del difensore, è previsto il «divieto di utilizzazione» delle intercettazioni tra avvocato e assistito, il cui contenuto «non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta».

Il testo sul tavolo del Consiglio dei Ministri contiene, poi, alcune modifiche rispetto al testo licenziato in novembre. I difensori delle parti ricevono avviso della facoltà di esaminare gli atti ( annotazioni, verbali, registrazioni e decreti che li hanno disposti) dopo il deposito da parte del pm ( che ha l’obbligo di deposito entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni). Gli avvocati possono «prendere visione degli elenchi, nonchè ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni» . Inoltre, i penalisti avranno 10 giorni dalla ricezione dell’avviso ( raddoppiati rispetto ai 5 del primo testo), prorogabili fino a 30, per consultare le intercettazioni rilevanti e irrilevanti, trascritte o non trascritte e chiedere «l’acquisizione delle comunicazioni» «non comprese nell’elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l’eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione». In materia di estrazione e copia degli atti, i legali avranno diritto a fare copia degli atti considerati utili al processo, ma dopo una prima valutazione di che cosa non sia rilevante svolta da parte del Gip. Viene meno dunque la cosiddetta “udienza stralcio”, in cui tutto il materiale intercettato confluiva direttamente nel fascicolo del pm per essere esaminato e di cui il difensore poteva estrarre copia.

PM

Cambia la procedura di deposito degli atti e di selezione del materiale ascoltato. Prima le conversazioni vengono depositate, poi avviene l’acquisizione di quelle rilevanti e lo stralcio di quelle irrilevanti, che vengono conservate nell’archivio riservato. L’ufficio del pm ha l’obbligo di istituire questo archivio dei verbali e delle registrazioni, il cui accesso e sorveglianza è posto sotto la diretta responsabilità del titolare del fascicolo. Secondo il nuovo testo, il pm potrà riportare nelle ordinanze e nelle richieste di custodia cautelare «soltanto i brani essenziali delle comunicazioni intercettate». Viene dunque vietata la trascrizione anche sommaria delle comunicazioni considerate irrilevanti ai fini delle indagini e «nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta». La trascrizione di queste ultime può avvenire solo con decreto motivato del pm, qualora «ne ritiene la rilevanza».

POLIZIA GIUDIZIARIA

In materia di trascrizione, è stato introdotto il divieto di trascrizione anche sommaria delle conversazioni irrilevanti per le indagini. Ma, a carico della polizia giudiziaria incaricata degli ascolti c’è l’obbligo di «informare preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni». Al momento della trascrizione, dunque, sarà l’agente di pg a scegliere che cosa considerare rilevante o meno, ma dovrà comunque fare un riassunto dell’audio delle intercettazioni considerate irrilevanti, in modo che il pm possa, teoricamente, verificarne il contenuto.

I GIORNALISTI

Nel decreto rimane la previsione del nuovo articolo 617sexies del codice penale, che prevede il reato di «Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente», procedibile a querela e che prevede la reclusione fino a quattro anni per chi diffonda «con qualsiasi mezzo riprese audio o video compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni anche telefoniche o telematiche». Il testo, infine, prevede uno speciale tipo di accesso “legittimo” agli atti giudiziari da parte dei giornalisti. A partire dal 2019 ( il decreto prevede 12 mesi di adeguamento tecnicogiuridico per gli uffici giudiziari), infatti, i giornalisti avranno il diritto di chiedere copia delle ordinanze del Gip, una volta che esse siano state notificate alle parti.