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Il processo a carico di Ciro Grillo accusato di violenza sessuale di gruppo con Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria è tornato all’attenzione della cronaca giudiziaria perché il collegio di difesa aveva chiesto, a causa del mutamento di un giudice a latere, la rinnovazione parziale del dibattimento disponendo la citazione di alcuni testimoni.
Subito qualche giornale e il tribunale social hanno gridato allo scandalo, pensando che gli avvocati azzeccagarbugli volessero usare il solito “cavillo” per procrastinare il processo e farla fare franca ai loro assistiti. Nulla di tutto questo perché potremmo dire «è il codice, bellezza». Ed infatti la questione ruota tutta intorno all’interpretazione della riforma del processo penale di mediazione Cartabia. Il contesto nel quale ci muoviamo è quello di un processo iniziato nel 2022 e che sta proseguendo nel 2023.
Occorre un’altra premessa: fino al 2019 l'avvocato poteva chiedere la rinnovazione dell'esame testimoniale dinanzi al nuovo giudice, il quale era obbligato a disporla. Questo perché era ritenuto fondamentale consentire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, emersi durante l'esame e il controesame. Invece a seguito della sentenza Bajrami (41736/19) delle Sezioni Unite della Cassazione la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avrebbe dovuto essere disposta caso per caso dal giudice sulla base di una valutazione personale.
Con la riforma Cartabia, in vigore dal 30 dicembre 2022, la norma muta con l’art. 495, comma 4-ter cod. proc. pen: «Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze».
In base a questa modifica il collegio difensivo ha chiesto al giudice di rinnovare l’audizione di alcuni testi sentiti dal gennaio di quest’anno, visto che il dibattimento non è stato video registrato, presupponendo che il giudice avesse il dovere di sentirli nuovamente; gli stessi avvocati hanno poi fatto richiesta, subordinata alla discrezionalità del giudice, per quelli sentiti prima del gennaio 2023 quando valevano ancora i principi della Bajrami. A supporto della loro richiesta c’è anche il fatto che l’articolo 93 bis delle norme transitorie prevede: «La disposizione di cui all’articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023», il che significa di logica che si applica dal 1° gennaio 2023. Eppure il giudice ha rigettato la loro richiesta in quanto l’articolo 93 bis «non implica, per ciò solo, che detto diritto possa legittimamente esercitarsi, in maniera automatica, a decorrere da quella stessa data».
Come spiega al Dubbio uno degli avvocati del collegio difensivo, Alessandro Vaccaro, «si tratta di una ordinanza che non condivido. Ne prendo atto ma resta l’amarezza per una decisione giuridicamente a nostro parere errata. Avremo i nostri motivi di impugnazione quando sarà il momento». A ciò si aggiunge il fatto che fino ad ora non state ancora sentite le presunte persone offese, neanche in incidente probatorio. Quindi il nuovo giudice, anzi forse i nuovi due giudici – visto che potrebbe mutare anche un altro – si troveranno a sentire solo le due ragazze e non avranno cognizione, se non su migliaia e migliaia di pagine, di quello che è stato il dibattimento fino a questo momento, durante il quale la difesa, grazie al controesame, ha fatto emergere anche elementi rilevanti.
Ma chi ci assicura che i nuovi giudici leggeranno tutto il precedente incartamento? Tutti i processi sono uguali ma qui dei giovani ragazzi rischiano pene alte, quindi l'attenzione del giudicante dovrebbe essere massima. Come ha sottolineato in vari documenti l’Unione delle Camere Penali «è semplicemente incompatibile con i più elementari principi del giusto processo, e prima ancora con le regole della logica e del buon senso, l’idea che il giudice che pronuncia la sentenza sia diverso da quello che ha raccolto la prova». Ormai, hanno denunciato sempre i penalisti, «esigenze tabellari, organizzative, carrieristiche o anche meramente private dei singoli magistrati, giustificative di un trasferimento o anche solo di una temporanea assenza, prevalgono sulla modalità codificata del principio di immediatezza ed oralità». Così facendo, e impedendo la rinnovazione del dibattimento come in questo caso, «risultano vilipesi ed umiliati allo stesso tempo il diritto degli imputati ad un giusto processo e la dignità della giurisdizione e del giudice».