Guerra ai profili fasulli su Facebook. Il Garante della privacy mette al bando i cosiddetti fake e intima alla società di Mark Zuckerberg di comunicare a chi lo chieda tutti i dati del falso acconut che lo riguardano, «in relazione agli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonchè i soggetti a cui i dati sono stati comunicati».La decisione accoglie l’istanza di un utente del popolare Social Network, che denunciava la creazione di un falso account a suo nome, aperto con le sue informazioni personali e la sua fotografia. Nella galassia social, capita sempre più spesso che qualcuno si appropri dei dati altrui e li utilizzi per creare falsi profili, il più delle volte a fini diffamatori.Il problema, per i malcapitati, è oscurare i dati e risalire ai “falsari”. E’ possibile accedere al servizio self-service di Facebook per chiedere blocco del fake, ma non sempre la risposta arriva in tempi rapidi e, soprattutto, non sempre è positiva. Come nel caso preso in esame dal Garante, in cui il ricorrente aveva ottenuto il blocco del profilo diffamatorio ma non era riuscito a recuperare tutti i dati personali sottratti.Il casoIl ricorrente e il ladro di identià erano diventati amici di Facebook e avevano iniziato a chattare insieme. L’uomo, medico e consigliere regionale, aveva però interrotto il rapporto, dopo aver ricevuto minacce e “indebite richieste di denaro”. A quel punto, l’altro utente aveva creato un falso account Facebook con le credenziali del professionista e inviato a tutti i contatti fotografie e video falsi, che lo ritraevano "intento in attività sessuali anche con minori". Facile intuire la gravità del danno all’immagine. La vittima aveva segnalato il furto d’identità all’amministrazione di Facebook, che aveva immediatamente bloccato il profilo fasullo e oscurato le immagini. Le conversazioni con l’autore del fake, però, non erano state cancellate e, a richiesta, l’azienda aveva fornito solo informazioni parziali. Da qui il ricorso al Garante per la privacy italiano.La decisioneIl Garante ha quindi ordinato a Facebook di fornire all’interessato i dati richiesti, in forma chiara e intelleggibile. Non solo, il provvedimento ha imposto alla società di rivelare anche «gli estremi indentificativi del titolare e del responsabilie». Questo perchè, in base al Codice della Privacy, esiste il diritto ad accedere a tutti i propri dati personali, compresi quelli inseriti e condivisi da soggetti terzi con furto di identità.Con la decisione, la prima di questo tenore in Italia, l’autorità amministrativa ha anche dichiarato l’applicabilità del diritto italiano al caso, nonostante la sede legale di Facebook sia l’Irlanda. E’ sufficiente, infatti, che Facebook operi nel territorio nazionale come un’organizzazione stabile - in questo caso attraverso Facebook Italy s. r. l. - per sottoporlo al nostro diritto interno. Il servizio offerto dal Social Network, pur non essendo effettuato direttamente dalla società italiana, è comunque svolto “nel contesto delle attività” di Facebook Italy s. r. l. e dunque cade sotto la giurisdizione interna.