Sulla scia delle diverse segnalazioni che ci stanno arrivando in merito al controesame della difesa nel quale si intromette indebitamente il giudice, ce n'è giunta una diversa e davvero singolare  da parte dell'avvocato Giovanni Falci a cui- ci scrive -  è stato « vietato di difendere l'imputato,  è stato vietato di poter svolgere la discussione orale in grado di appello». Il fatto è avvenuto innanzi la Corte di Assise di Appello di Potenza nell'ambito di un delicato processo per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidi, rapine ed altro. Il Presidente, prima che l'avvocato iniziasse la discussione, gli ha detto testualmente: «avv. Falci, prego, non più di mezzora». Ogni tentativo «di ricondurre alla ragione quel Presidente è stato vano», ci racconta l'avvocato, che aggiunge: « allo scadere del trentesimo minuto il Presidente mi ha interrotto per segnalare che il tempo era scaduto e avrei avuto un solo minuto per rassegnare le conclusioni. Ha iniziato un vero e proprio conto alla rovescia». Per tale episodio l'avvocato ha presentato ricorso presso la Cassazione che però ha rigettato il motivo ed ora ha riproposto la questione alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il legale ci ha inviato il motivo di nullità del giudizio di appello per omessa discussione della difesa. Vediamo i dettagli: « all'udienza conclusiva del processo in grado di appello la difesa dellimputato non ha potuto formulare ed illustrare le proprie conclusioni perché impedita in tale funzione dal Presidente della Corte di Assise di Appello. La discussione dellavv. Falci inizia con un termine assegnato dal Presidente: Allora avvocato Falci, non più di mezzora». Questa disposizione del Presidente, secondo l'avvocato Falci, «integra sicuramente la violazione dellart. 178 lett. c) c.p.p. e, quindi dellart. 602 e di conseguenza dellart. 523 n. 3 c.p.p., dellart. 24, 11 Costituzione e dellart 6 CEDU». Cosa dicono le norme? Sono chiare e semplici: «Il Presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione - È sempre prevista a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: lintervento, lassistenza e la rappresentanza dellimputato». Nel caso di specie il Presidente, con quella sua iniziale disposizione, «non ha diretto la discussione in maniera da garantire il diritto di difesa dellimputato. Egli non ha impedito divagazioni perché non è possibile divagare per un intervento che ancora deve iniziare. Egli non ha impedito ripetizioni perché non è possibile ripetersi se non si è neanche iniziato. Egli non ha impedito interruzioni perché non è possibile interrompere ciò che ancora non ha avuto inizio».  In definitiva il Presidente - si legge ancora nel motivo di nullità -  «con quella disposizione impartita ha esercitato una potestà riservata dalla legge a organi legislativi e cioè ha ritenuto di poter inserire una disposizione che il codice non contiene e cioè che il Presidente decide il termine da assegnare per la discussione della difesa dellimputato. Tale termine è previsto nel nostro ordinamento, ad esempio, per i procedimenti camerali che pongono un limite di ammissibilità di memorie scritte, ma non esiste riguardo alla discussione orale che è regolata dalle norme richiamate nel presente motivo». Prosegue il legale nel suo motivo di ricorso: «La questione non è di poco conto e soprattutto ha determinato in concreto un effettivo pregiudizio allimputato. A fronte di 43 pagine di motivi di appello con ben 5 capi e punti della sentenza impugnati, ritenere possibile lesercizio della difesa in non più di mezzora significa ridurre la presenza del difensore a mero simulacro e a soli fini scenografici. Inoltre lassegnazione del termine così come fatto dal Presidente del collegio non è in sintonia con la disposizione normativa. Durante tutta la discussione che si è potuta svolgere (tra laltro addirittura in un lasso di tempo inferiore ai 30 minuti), non vi è stato mai un intervento del Presidente volto a impedire una eventuale divagazione, ripetizione e interruzione. [...]La prova della lesione del diritto di difesa è contenuto proprio nelle parole conclusive del Presidente della Corte di Assise di Appello nel punto in cui dopo aver concesso cinque minuti si esprime testualmente nel seguente modo: avvocato, i cinque minuti sono passati a dieci; e poi, a seguire: un minuto le do, un minuto, sessanta secondi». In conclusione, scrive Falci, « è  di tutta evidenza che il Presidente non adduce nessuna ragione legale per tale sua disposizione; non evoca nessuna delle ragioni per le quali il legislatore gli attribuisce il potere di intervenire per impedire condotte non consentite alla parte che discute. Si verte nel caso in esame in una sicura ipotesi di abuso del processo».