La Corte Costituzionale lo scorso 15 aprile ha ritenuto che la attuale disciplina che fa della collaborazione con la giustizia lunica strada a disposizione ai condannati allergastolo ostativo per accedere alla liberazione condizionale è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con larticolo 3 della Convenzione europea dei diritti delluomo. Ma ha deciso di rinviare il giudizio al 10 maggio 2022, così da garantire al legislatore il tempo necessario per affrontare la materia. La motivazione della ordinanza depositata l11 maggio consente, a mio avviso, di superare allarmi e preoccupazioni da più parti avanzati. La Corte si è data carico del fatto che un intervento meramente demolitorio avrebbe potuto produrre effetti disarmonici sul complessivo equilibrio della disciplina dellergastolo ostativo, compromettendo le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa. Ha riconosciuto il rilievo della collaborazione con la giustizia, ma ha giustamente rilevato che «non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali». La scelta della Corte è stata criticata da punti di vista opposti. Si è proposto lallarme per il cedimento che si determinerebbe nel contrasto alla criminalità mafiosa; allopposto si è rilevata la incongruenza di mantenere in vita per un anno una disciplina ritenuta incostituzionale, con il rischio che nel frattempo il legislatore non intervenga. Occorre ricordare che nella sentenza Cedu del 13.6.2019 nel caso Viola contro Italia si legge: La natura della violazione riscontrata dal punto di vista dellart.3 della Convenzione indica che lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena. Attenendosi a questa indicazione la nostra Corte ha inteso rimettere al legislatore la elaborazione delle condizioni che, eliminata la presunzione assoluta della non collaborazione, consentirebbero laccesso alla liberazione condizionale: tra queste potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero lintroduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione. Oltre un anno addietro con la sentenza n.253/2019 la Corte aveva dichiarato direttamente la incostituzionalità della preclusione assoluta limitatamente alla concessione dei permessi premio. Una grande responsabilità veniva assegnata alla magistratura di sorveglianza, non maggiore peraltro di quella che quotidianamente viene affrontata in tutti gli altri casi. È una responsabilità che la magistratura di sorveglianza affronta da quasi mezzo secolo, da quando il Parlamento ebbe il coraggio nel 1975, pur nel clima di allarme per la criminalità organizzata e per il terrorismo, di adottare la riforma penitenziaria. Nel 1975, nominato magistrato di sorveglianza a Milano, ho avuto modo, per la prima volta nella storia della Repubblica, di applicare questo istituto: il primo passo per la rottura della tradizionale immutabilità della pena inflitta, lopposto della logica del buttiamo la chiave della cella e del lasciamoli marcire in carcere. La Corte con la sentenza n.253/2019 sottolineava che alla magistratura di sorveglianza deve essere assicurato un efficace collegamento con tutte le autorità competenti in materia . È una assunzione di responsabilità che si richiede anche alle forze di polizia che devono acquisire stringenti informazioni in merito alleventuale attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e non limitarsi, aggiungo io, a pigre formulette non si può peraltro escludere che. Ed inoltre sarà necessario rendere più incisivi i controlli richiesti dal regime di libertà vigilata. È un mutamento culturale e organizzativo che si richiede anche alle forze di polizia. Il percorso di reinserimento dei condannati nella società, i dati statistici lo dimostrano, è un efficace, anche se ovviamente non risolutivo, antidoto alla recidiva. Tuttaltro che buonismo , ma efficace politica per garantire maggiore sicurezza. Gli allarmi lanciati come reazione alla sentenza della Corte sui permessi sono stati smentiti dai fatti. I permessi concessi ad ergastolani ostativi si contano sulle dita di una mano e non hanno posto problemi. I detenuti in regime di ergastolo ostativo oltre 1200. Cosa ci dicono questi dati? Anzitutto che i magistrati di sorveglianza sono stati oculati e prudenti della concessione dei permessi. Inoltre si deve considerare che la concessione della liberazione condizionale (così come della altre misure alternative) è sempre la conclusione di un percorso che prevede lesito positivo di una pluralità di permessi. Sembra dunque eccessiva la critica secondo la quale il rinvio precluderebbe la concessione della liberazione condizionale, che comunque presuppone la positiva esperienza dei permessi per un congruo periodo. Per altro verso il rinvio disposto dalla Corte consentirà di sperimentare questi percorsi ed offrirà al legislatore concreti elementi di fatto sui quali modellare la nuova disciplina. Queste sono considerazioni di mero fatto, ma ogni tanto fare i conti con i dati di fatto anche su grandi questioni di principio non è inutile. Penso che la decisione della Corte sia stata, sotto i diversi punti di vista, una saggia decisione. Non si tratta di allentare la guardia di fronte alle organizzazioni mafiose ma di ricordare che in carcere non ci sono organizzazioni, ma persone. Loffrire una prospettiva di uscita dal carcere e di rientro nella società andrà incontro inevitabilmente anche a fallimenti, a errori valutazione. Ma sullaltro piatto della bilancia è il segnale di civiltà che un ordinamento democratico lancia come sfida proprio alle organizzazioni mafiose e non è illusorio pensare che forse potrà contribuire alla messa in crisi, silenziosa, di consolidate appartenenze.