Sono, per ora, tre le ordinanze che mandano il decreto Bonafede anti scarcerazioni al vaglio della Corte costituzionale. Abbiamo parlato della questione sollevata sia dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, sia dal tribunale di Sassari, da parte della presidente Ida Soro e del magistrato Riccardo De Vito. La terza è quella sollevata dalla dottoressa Donatella Ventra, magistrato di sorveglianza di Avellino. In questo caso non solo si solleva la questione di legittimità costituzionale ma si stigmatizza il tenore della nota del Dipartimento dellamministrazione penitenziaria (Dap) che desta al magistrato una certa perplessità perché, di fatto, non si fa realmente carico di offrire una reale disponibilità per la detenuta settantaseienne che soffre di innumerevoli patologie. Quindi lascia al magistrato larduo compito di chiedere e verificare dove ci sia disponibilità effettiva e compatibile con la complessità del quadro patologico della detenuta. Il tutto, poi, da decidere entro tempi brevissimi, ovvero 15 giorni come prevede il decreto legge Bonafede. In effetti la nota del Dap, riportata nellordinanza, è generica. Nei fatti non indica un luogo preciso. Precisando che non è a conoscenza dellattuale condizione clinica della detenuta, in caso di ripristino dellesecuzione della pena in carcere «di associare la predetta in un istituto penitenziario con ampia offerta sanitaria, quale ad esempio la casa circondariale di Messina», precisando però che, allo stato, «non sono disponibili Sai (centro clinico, ndr) con degenza femminile». Poi il Dap spiega che esistono reparti di medicina protetta, a cosa servono, fino a stilare un lungo elenco di tutti i reparti di medicina presenti nel territorio nazionale. In sostanza la nota del Dap non dà alcuna certezza. Il magistrato di sorveglianza aveva concesso il 20 maggio la detenzione domiciliare umanitaria per motivi di salute alla detenuta Anna Ascione, con fine pena al 25 settembre del 2021. Visto che rientra nella categoria dei reati contemplati da nuovo decreto legge, acquisito il parere del Procuratore Distrettuale Antimafia (Dda) del luogo in cui è stato commesso il reato e del Procuratore Nazionale Antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime del 41 bis, il magistrato è costretto a valutare la permanenza dei motivi legati allemergenza sanitaria entro il temine di 15 giorni dalladozione del provvedimento e successivamente con cadenza mensile. Detto, fatto. In osservanza delle nuove disposizioni, il magistrato di sorveglianza ha aperto listruttoria. La Dda di Napoli ha dato parere negativo alla detenzione domiciliare e il Dap ha mandato quella nota che, ribadiamo, ha destato perplessità al magistrato visto che scarica la responsabilità a questultimo per la ricerca di una struttura adeguata. Nellordinanza che solleva questione di legittimità costituzionale, il magistrato spiega che «considerato il tenore negativo della Dda e la risposta del Dap, a questo punto deporrebbe nel senso di una revoca della detenzione domiciliare con ripristino del regime detentivo ordinario e conseguentemente, la collocazione della Ascione in uno dei tanti reparti di medicina protetta indicati». Ma il tutto entro i 15 giorni. Rimane la questione dei tempi stringenti. A ciò si aggiunge anche laltra questione sollevata già dal magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi: la mancata garanzia alla difesa del detenuto. Prima il provvedimento provvisorio di concessione prevedeva espressamente che la posizione del detenuto sarebbe stata valutata, ed eventualmente confermata, dinanzi al tribunale di sorveglianza in pieno contraddittorio delle parti. Ora ciò non avviene. «La partecipazione della difesa tecnica scrive il magistrato Ventra nellordinanza - è limitata alla formulazione dellistanza iniziale con allegazione di documentazione sanitaria di parte; ne è stato previsto nel DL in argomento un diritto dellinteressato di prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo della rivalutazione ed eventualmente controdedurre nel merito delle risultanze istruttorie».