«Burocrazia» e «controlli procedurali infiniti» sono «un segnale di forte di sfiducia da parte dello Stato nel cittadino e nel pubblico amministratore» e, soprattutto, rappresentano l’innesco stesso del «fenomeno della corruzione». Servirebbe il contrario, cioè «un sistema fondato sulla fiducia e sulla sburocratizzazione», che renderebbe anche «più comprensibile ed efficace una reazione punitiva forte». È l’architrave dell’analisi svolta ieri dal presidente del Cnf Andrea Mascherin davanti alla commissione Giustizia della Camera, dov’è in corso l’esame del ddl “spazzacorrotti”. Un approccio assai diverso da quello che fa da sfondo al provvedimento.

Mascherin ha richiamato i diversi profili critici che, a giudizio del Consiglio nazionale forense, si possono rilevare nel testo. Soprattutto rispetto ad «alcuni fondamentali presidi di garanzia: su tutti, la proporzionalità e la ragionevolezza delle sanzioni e la finalità rieducativa della pena sancita dall’articolo 27 della Costituzione».

Ieri il vertice del massimo organismo dell’avvocatura è stato ascoltato a Montecitorio insieme con diversi altri interlocutori istituzionali, tra i quali l’Unione Camere penali, l’Anm e l’Associazione nazionale costruttori. Le non poche divergenze tra l’ottica in cui si è mosso il governo e il punto di vista dell’avvocatura scontano un dato: sul ddl anticorruzione messo a punto dal guardasigilli Alfonso Bonafede non c’è stato un confronto preventivo tra l’esecutivo e maggioranza da una parte e operatori del diritto e del sistema produttivo dall’altra. L’intervento su daspo ai corrotti, agente sotto copertura e negazione dei benefici penitenziari ai condannati per corruzione sono stati voluti fortemente, dal Movimento cinquestelle, innanzitutto nel “contratto” di governo, e questo evidentemente fa il paio con la decisione di bypassare la discussione preliminare.

Così come altri interlocutori, Mascherin ha ribadito innanzitutto il sostegno del Cnf, «in linea di principio» verso iniziative di «contrasto al fenomeno corruttivo». Ma ha subito ricordato che una strategia anticorruzione «incentrata sostanzialmente sullo strumento repressivo penale mostra il fianco a una serie di debolezze». Si dovrebbero eliminare innanzittutto le «zone d’ombra che caratterizzano vasti settori dell’azione amministrativa». Il fenomeno della corruzione, ha osservato il presidente del Cnf, «è prima di tutto figlio della esasperata burocrazia che soffoca il nostro Paese: più sono gli ostacoli formali da superare per ottenere un atto concessorio o un incarico dalla Pa, più sarà elevata la tentazione di individuare una scorciatoia». E oltretutto, «più si darà vita a controversie giudiziarie e più si scoraggerà il pubblico amministratore dall’assumersi responsabilità operative», aspetto che negli ultimi anni in particolare si è manifestato in forme parossistiche.

Da un «sistema basato sul sospetto», quindi, difficilmente verrà la soluzione al fenomeno del malaffare: si finirà per «avvitarsi su soluzioni afflittive, che probabilmente la criminalità organizzata sarà comunque in grado di eludere». Valutazioni che precedono l’analisi puntuale dell’articolato, in cui emergono preoccupazioni su vari aspetti, a cominciare dal “daspo ai corrotti”. La pena accessoria che determina «l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione», ha notato Mascherin davanti ai deputati delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali, «è prevista in modo automatico, senza cioè riconoscere al giudice un pur minimo apprezzamento». Segnalata inoltre una conseguenza assai rilevante finora sottovalutata: il nuovo articolo 32 quater del Codice penale, relativo appunto al “daspo”, fa generico riferimento a “ogni condanna”, e questo «rischia di far infliggere la pena accessoria anche in caso di condanna non definitiva, con evidente violazione dell’articolo 27 della Costituzione, in relazione al principio di presunzione di innocenza» . Qui emerge peraltro uno degli aspetti di maggiore distanza far il giudizio del Cnf e quello dell’Associazione nazionale magistrati. Il cui presidente Francesco Minisci ha manifestato la preoccupazione opposta: dato per assunto che invece quell’“ogni condanna” sia riferibile solo a sentenze definitive, ha detto che la riforma anticorruzione andrebbe integrata con «norme per velocizzare il processo», visto che la prescrizione depotenzierebbe tutto l’apparato sanzionatorio, daspo compreso. Non è un mistero che l’Anm punti a una prescrizione interrotta dopo la condanna in primo grado e ad altre modifiche ritenute dall’avvocatura pericolose per lo Stato di diritto, come la possibilità di reformatio in peius in appello.

Sul “daspo”, invece, Mascherin ha messo all’indice anche l’ «assenza di gradualità e di proporzionalità: in ogni caso di condanna superiore a due anni, le pene accessorie producono i propri effetti in perpetuo». Ci si scontra di nuovo con il principio della finalità rieducativa della pena, oltre che con quello di ragionevolezza. L’analisi di Mascherin non ha risparmiato il nodo sul quale a lungo si è discusso all’interno dello stesso governo, cioè il fatto che il daspo non sia intaccato «neppure dalla riabilitazione: solo dopo dodici anni dalla riabilitazione del condannato», ha notato il presidente del Cnf, «il giudice potrà valutare la cessazione della pena accessoria. Tale innovazione rompe il principio stesso dell’accessorietà della pena a quella principale e presenta», ancora, «significativi profili di contrasto con l’articolo 27».

Il fine rieducativo della pena e «elementari esigenze di proporzionalità e ragionevolezza» sembrano trascurati anche dalla norma del ddl spazzacorrotti che estenderebbe alla corruzione «la restrizione dall’accesso ai benefici premiali, salvo il caso che il condannato collabori con la giustizia». E c’è un rischio sottovalutato, ha osservato infine il presidente del Cnf, anche nella norma che estende l’agente sotto copertura ai delitti di corruzione: «Non chiarisce il confine tra questa figura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cosidetto agente provocatore». Si pensi, ha detto Mascherin, alla copertura delle «attività prodromiche e strumentali» alla commissione del delitto, nel compimento delle quali «ben potrebbe travalicarsi quel confine».