La Corte costituzionale, ancora una volta, interviene in maniera decisa sullordinamento carcerario. Questa volta ha ritenuto incostituzionale negare qualsiasi beneficio penitenziario ai condannati allergastolo. Anche per i reati cosiddetti ostativi contemplati dallarticolo dellart. 58- quater, comma 4 dellordinamento penitenziario che prevedono benefici solamente dopo aver scontato almeno 26 anni. Lincostituzionalità è stata affermata dalla Consulta con la sentenza n. 149 depositata ieri. La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, al quale un condannato allergastolo per sequestro a scopo di estorsione e omicidio della vittima aveva chiesto di poter accedere al regime di semilibertà avendo trascorso più di 20 anni in carcere, dove si era meritevolmente impegnato in attività lavorative e di studio.I giudici costituzionali hanno ritenuto fondati i dubbi sollevati dal Tribunale di sorveglianza di Venezia per contrasto con gli articoli 3 e 27 della nostra Costituzione. «Lappiattimento allunica e indifferenziata soglia di ventisei anni per laccesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dellart. 4- bis scrive la Corte si pone in contrasto con il principio, sotteso al- lintera disciplina dellordinamento penitenziario in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena, della progressività trattamentale e flessibilità della pena, ossia del graduale reinserimento del condannato allergastolo nel contesto sociale durante lintero arco dellesecuzione della pena».I profili di illegittimità costituzionale si legge ancora nella sentenza «affliggono, in realtà, tanto la disciplina, in questa sede censurata, applicabile ai condannati allergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui allart. 630 cod. pen., quanto lidentica disciplina dettata dallo stesso art. 58- quater, comma 4, ordinamento penitenziario per i condannati allergastolo per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui allart. 289- bis cod. pen. Ne deriva gli effetti della presente pronuncia devono essere estesi anche alla parte del- lart. 58- quater, comma4, ordinamento penitenziario. che si riferisce ai condannati allergastolo per il delitto di cui allart. 289bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato».In soldoni i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma sovvertisse indebitamente la logica di progressività con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato allergastolo deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con lesterno del carcere. Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, lergastolano, se mostra una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa allesterno delle mura penitenziarie. In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni lergastolano comune può essere ammesso al regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata allesterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne; e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione condizionale. La norma ora dichiarata illegittima con riferimento ai soli condannati allergastolo per i reati considerati ostativi appiattiva invece allunica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti questi benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di reinserimento sociale. La Corte ha censurato il rigido automatismo stabilito dalla norma, che impediva al giudice di valutare i progressi compiuti da ciascun condannato, sacrificando così del tutto la funzione rieducativa della pena sullaltare di altre, pur legittime, funzioni.