Esiste la sentenza della Corte costituzionale citata da Luciano Violante, ovvero quella che avrebbe influenzato l’ex ministro della giustizia Giovanni Conso riguardante la decisione di non prorogare il 41 bis a 334 detenuti.

L’altro ieri, durante la deposizione al processo d’appello all’ex ministro Calogero Mannino, assolto in primo grado dall’accusa di minaccia a Corpo politico dello Stato, Violante ha detto le testuali parole: « Le revoche dei 41 bis ai mafiosi disposte dal ministro Conso nel ’ 93, furono conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale che impose valutazioni individuali per ciascun provvedimento di carcere duro a differenza di quanto era avvenuto in precedenza e in passato per i terroristi» .

Ricordiamo che, secondo l’impianto accusatorio ( al processo Stato- Mafia), le revoche di diversi provvedimenti di 41 bis decise da Conso sarebbero state uno dei segnali mandati dallo Stato alla mafia a dimostrazione della linea soft scelta nel contrasto ai clan in ossequio alla cosiddetta trattativa e in cambio della fine delle stragi.

La sentenza della Consulta c’è stata e Il Dubbio l’ha potuta visionare. È la numero 349 e depositata in cancelleria il 28 Luglio del 1993. Ricordiamo che il 29 ottobre – quindi 3 mesi dopo la sentenza – lo stesso Dipartimento di amministrazione penitenziaria inviò un documento in cui si chiedeva a diverse autorità - dalla magistratura alle forze dell’ordine - un parere sull’eventuale proroga del provvedimento a oltre trecento persone detenute. A questo si aggiunge un altro particolare. il 30 Luglio del’ 93 – quindi due giorni dopo la sentenza della Consulta – l’ufficio dei carabinieri relativo al coordinamento servizi sicurezza degli istituti di prevenzione e pena ha chiesto un parere sull’eventuale proroga dei detenuti al 41 bis direttamente ai Ros. A rispondere fu l’allora generale di brigata comandante Antonio Subranni – condannato assieme a Mori in primo grado per avere partecipato alla presunta trattativa – che ripose di essere favorevole all’applicazione del 41 bis «per ottenere la recisione dei detenuti interessati dalle loro organizzazioni criminale, nonché la collaborazione di giustizia in favore dell’attività investigativa». Quindi anche questo dettaglio – non di poco conto perché mette in discussione l’accusa nei confronti dei Ros che avrebbero trattato con la mafia - conferma le parole di Conso quando disse di aver agito in solitudine e secondo coscienza. I Ros erano contrari a concedere questo beneficio ( se di beneficio si può parlare) ai detenuti.

Conso, giurista, ex vicepresidente del Csm e della Corte Costituzionale, ministro tecnico nel governo di Carlo Azeglio Ciampi, non poteva disattendere ad alcune indicazioni tratte dalla sentenza della Consulta.

Da dove aveva attinto l’imposizione di valutazioni individuali? Il passaggio è a pagina 9 del dispositivo: «Misure di tal genere - è bene sottolinearlo - devono uniformarsi anche ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, cui l’esecuzione deve essere improntata; principi, questi ultimi, che a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione ( cfr. sent. n. 50 del 1980 e n. 203 del 1991) nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa proporzione della medesima alle personali responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono ( cfr. sent. n. 299 del 1992 e n. 306 del 1993) - ed implicano anch’essi l’esercizio di una funzione esclusivamente propria dell’ordine giudiziario». Altro passaggio cruciale della sentenza è a pagina 11: «Deve ritenersi implicito - anche in assenza di una previsione espressa nella norma, ma sulla base dei principi generali dell’ordinamento - che i provvedimenti ministeriali debbano comunque recare una puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono rivolti ( in modo da consentire poi all’interessato un’effettiva tutela giurisdizionale), che non possano disporre trattamenti contrari al senso di umanità, e, infine, che debbano dar conto dei motivi di un’eventuale deroga del trattamento rispetto alle finalità rieducative della pena».

La Corte, pur riconoscendo la costituzionalità dell’applicazione del regime duro, aveva indicato che la modalità di esecuzione del regime rispettasse il diritto di libertà senza reprimerlo in modo assoluto.

Fu proprio per garantire, tra gli altri, il rispetto dell’art. 27 della costituzione che la stessa Consulta, con le osservazioni sopra riportate, impose di personalizzare la valutazione nel caso di applicazione del regime del carcere duro, anche in ragione dell’obbligatorietà della motivazione, che avrebbe cosi reso effettivo il diritto del detenuto di richiedere una valutazione dell’autorità giudiziaria. La finalità riabilitativa della detenzione non può essere derogata, soppressa o sospesa nemmeno per esigenze di ordine e sicurezza. L’allora ministro e uomo di diritto come Conso, non poteva quindi disattendere le indicazioni della consulta.