Piero Amara sarebbe responsabile di due distinte calunnie nei confronti dell’allora procuratore aggiunto di Siracusa e poi di Catania Giuseppe Toscano. È quanto emerge nel rinvio a giudizio a carico dell’ex avvocato esterno dell’Eni firmato dal giudice Guido Salvini nel procedimento sulla finta loggia Ungheria. Prendendo la palla al balzo, Toscano, che Amara aveva indicato fra i componenti della loggia tarocca, nelle scorse settimane ha scritto ai pm milanesi titolari del fascicolo chiedendo di far luce su altri reati ancora prospettabili a carico dell’avvocato siciliano, a cominciare proprio da una calunnia di cui Toscano si ritiene vittima e che sarebbe stata commessa da Amara nell’aprile del 2018.

Nella primavera di quell’anno, interrogato a Messina, Amara si era autoaccusato di un reato dichiarando che a giugno del 2012 Toscano, su sua sollecitazione, era riuscito a convincere l’allora procuratore di Siracusa Ugo Rossi (che poi però negherà di aver subito qualsiasi pressione) a coassegnare al pm Giancarlo Longo un procedimento per alcuni reati finanziari commessi da Amara e su cui già indagava invece il pm siracusano Marco Bisogni, attuale consigliere del Csm.

Terminate le indagini, i pm messinesi, al tempo guidati da Maurizio De Lucia, ora procuratore di Palermo, contestarono ad Amara e Toscano il concorso nel reato di abuso d’ufficio ai danni del titolare del fascicolo. Il pm Longo, nel frattempo, veniva arrestato e chiedeva di patteggiare 5 anni di reclusione, tutti già scontati, ammettendo di aver ricevuto soldi per manipolare diversi processi. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Toscano e Amara, i magistrati chiedevano però a sorpresa l’archiviazione nei confronti di quest’ultimo per avvenuta prescrizione. Diverso il destino di Toscano, che andrà a processo e per la prescrizione dovrà attendere il 2020.

Bisogni, da parte sua, si costituiva parte civile, reclamando 100mila euro di danni a Toscano. «Come è stato possibile che, a parità di reato commesso nella stessa data, la prescrizione sia maturata in due date diverse?», ha affermato l’ex aggiunto di Siracusa e Catania, stigmatizzando anche il mancato deposito degli atti su tale arbitraria prescrizione di Amara che avrebbe limitato il suo diritto di difesa.

Giunti a questo punto, la Procura di Milano potrebbe mantenere la propria competenza non solo sulla calunnia descritta ai danni del Toscano, poi prosciolto, ma anche vagliare le condotte commesse in questi anni dai magistrati nell’ambito dei processi, a Messina prima e a Reggio Calabria dopo, che hanno riguardato Amara e che sono stati caratterizzati da decisioni di difficile comprensione.

«È importante evitare che rimangano definitivamente nascosti eventuali intrighi, interessi e trame occulte», ha sottolineato Toscano. «Nell’ordinamento italiano vige il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale che non legittima i magistrati a stipulare transazioni penali, con la concessione di immunità in cambio di testimonianze», aveva invece affermato l’avvocato Ezechia Paolo Reale, già difensore di Toscano e recentemente scomparso, a proposito di eventuali trattamenti di favore a carico di Amara.