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INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE MAGISTRATO MAGISTRATI TOGA TOGHE ROSSA ROSSE ERMELLINO MAGISTRATURA
Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, riforma del Csm con la creazione di due diversi organi di autogoverno e istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Sono i pilastri della riforma costituzionale della magistratura che il 30 ottobre ha incassato il via libera definitivo a Palazzo Madama con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni.
Con il quarto e ultimo sì del Senato si chiude la fase parlamentare del ddl Nordio – «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» – come previsto dalla Costituzione. La prossima primavera la parola passerà agli elettori con il referendum confermativo, che al contrario di quello abrogativo, non prevede un quorum minimo per la validità. Ecco le principali novità introdotte con la riforma:
Carriere separate
Il ddl modifica il Titolo IV della Carta, con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, istituendo due diversi organi di autogoverno: «Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente» presieduti dal presidente della Repubblica. Secondo la riforma sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
Composizione e sorteggio dei due Csm
Gli altri componenti di ciascuno dei Csm sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. I vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I due Csm non avranno più competenza sulle azioni disciplinari, potere oggi in capo a una Sezione speciale all’interno del Csm. I due Csm avranno competenze sulle «assunzioni, assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati».
Nasce l’Alta Corte disciplinare
Gli è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti. L’organo è composto da 15 giudici così selezionati: 3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica; 3 componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; 6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti.
Il presidente dell’Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. Si prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinanzi all’Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato ed è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.


