In commissione antimafia si ritorna a parlare del 41 bis e, in particolar modo, si mette all’indice il rischio dei colloqui riservati tra i garanti regionali e i detenuti al regime speciale. A farlo in audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia, è il direttore generale della Direzione generale del trattamento dei detenuti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Calogero Roberto Piscitello. «Si pone il tema di cosa possa fare il Garante regionale e comunale: alcune recentissime sentenze - ha detto il direttore - hanno concesso ai Garanti la facoltà di accedere nelle sezioni e chiedere dei colloqui riservati con detenuti al 41bis: a mio vedere è un vulnus pericolosissimo perché mina ogni controllo».

Spiega che «Il colloquio del detenuto in 41bis con la famiglia avviene attraverso un vetro e viene registrato, nulla può sfuggire, mentre un Garante che ha facoltà di un colloquio riservato può conferire liberamente, al di là di ogni forma di controllo». Per Piscitello è necessario intervenire legislativamente su questo punto, per quanto attiene i Garanti regionali e comunali. Ovviamente, raggiunto da Il Dubbio,

il dottor Piscitello ha precisato che si riferisce esclusivamente ai garanti regionali e locali, «mentre il Garante Nazionale istituito in Italia nel 2016 ha il diritto ad avere questa facoltà, così come prevede la convenzione dell’Onu».

In commissione antimafia, Piscitello, a proposito dei colloqui riservati dei garanti locali, ha chiarito: «Ogni volta che si è presentato un caso del genere ha chiarito Piscitello - ho impugnato quella richiesta: è accaduto però che o il garante o il detenuto hanno fatto ricorso alla magistratura di sorveglianza che ha concesso il colloquio. Io mi sono assunto la responsabilità di non dare corso a quel provvedimento, talvolta di due tribunali di sorveglianza. In un caso in particolare per detenuto di camorra il tribunale di sorveglianza ribadisce il fatto che il provvedimento di diniego fosse illegittimo; nei fatti il mio ufficio si è sovraesposto impugnando sempre questi provvedimenti».

In sintesi il direttore generale del Dap chiede a gran voce una norma che vieti espressamente il colloquio riservato tra il garante regionale o locale e il detenuto al 41 bis. L’ultima sentenza, a firma del magistrato di sorveglianza di Spoleto, il quale ha deciso di consentire i colloqui riservati in sede di rinvio dopo l’annullamento della Corte di Cassazione, aveva messo fine alla lunga diatriba dove da una parte c’è, appunto, la battaglia intrapresa dal Garante regionale Stefano Anastasìa il quale parla dell’importanza dei colloqui riservati, perché un detenuto al 41bis dovrebbe avere la possibilità di denunciare eventuali abusi senza che i comandanti di reparto o direttore penitenziari lo sappiano immediatamente; dall’altra, invece, c’è chi si oppone – come il direttore generale Piscitello del Dap - perché un garante potrebbe diventare, anche inconsapevolmente, un veicolo di messaggi mafiosi per l’esterno. Va specificato che, dopo l’adesione dell’Italia alla Convenzione Onu del 2002, la quale prevede che ogni Stato abbia una figura istituzionale che possa effettuare colloqui riservati con i detenuti, nel 2014 il nostro Parlamento ha previsto l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale con l’emanazione di un apposito regolamento, dove è riconosciuta questa prerogativa: quella di poter parlare in via riservata anche con i detenuti al 41 bis. Compito che, appunto, spetterebbe al Garante nazionale. La riforma dell’ordinamento penitenziario avrebbe allargato la possibilità a tutti i garanti, dando così la possibilità al detenuto di sentirsi libero di esprimere le proprie doglianze senza subire condizionamenti di alcun genere.