Le sezioni unite civili della Cassazione, che, con un’ordinanza depositata ieri, hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 27 persone, tutte in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/ 2002.

La decisione del 2007 Per la Suprema Corte, infatti, è legittima la decisione presa nel dicembre 2017 dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che aveva respinto i ricorsi contro il decreto con cui il ministero dell’Istruzione, nel 2014, aveva aggiornato tali graduatorie senza prevedere la possibilità per questi diplomati di essere inseriti.

La Cassazione non ha infatti ravvisato alcun «eccesso di potere giurisdizionale» da parte delle toghe amministrative, come invece lamentato dai ricorrenti. Dunque, è legittimo «l’operato amministrativo ove ha negato ai ricorrenti l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ( graduatoria permanente che consente l’immissione in ruolo per scorrimento) pur essendo invece consentito agli stessi di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto che permettono, comunque, di svolgere l’attività di insegnamento con il solo diploma».